Justizze.

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Justizze. Art. 53 LEF

Tribunale federale

Ricorrente impugna sentenza di vigilanza sul pignoramento di una rendita d'invalidità LAINF: ricorso inammissibile per mancanza di motivazione conforme agli artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e per errata individuazione dell'atto impugnato (art. 75 cpv. 1 LTF)

Data
31.01.2019
Numero d'incarto
5A_8/2019
Corte
II. Zivilrechtliche Abteilung
Esito
Inammissibile

Norme determinanti

Art. 42 LTF Art. 93 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF Art. 53 LEF

Riassunto

A.________ ha proposto ricorso al Tribunale federale contro la sentenza del 3 dicembre 2018 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva respinto il suo ricorso avverso un verbale di pignoramento emesso il 9 maggio 2018 dall'Ufficio di esecuzione di Lugano. Il verbale riguardava la pignorabilità della sua rendita d'invalidità LAINF, destinata a sostituire il reddito da lavoro, e aveva disposto il pignoramento della parte eccedente il minimo esistenziale. La ricorrente aveva sollevato questioni relative all'eventuale trasferimento del suo domicilio all'estero e alla natura impignorabile della rendita, nonché alla violazione del diritto di essere sentita.

Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso. Innanzitutto, il ricorso era diretto di fatto contro il verbale di pignoramento del 9 maggio 2018 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano, e non contro la sentenza del 3 dicembre 2018 della Camera di esecuzione e fallimenti, contravvenendo così all'art. 75 cpv. 1 LTF. In secondo luogo, il ricorso non soddisfaceva le esigenze di motivazione previste dagli artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, poiché si limitava a una contestazione apodittica e generica dei motivi della sentenza impugnata, senza un effettivo confronto con i suoi dettagliati considerandi. Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato che il suo trasferimento in Croazia fosse avvenuto con effetto dal 31 dicembre 2017, né che il suo domicilio fosse già all'estero al momento della notifica degli avvisi di pignoramento, confermando pertanto la competenza territoriale dell'Ufficio di esecuzione sulla base dell'art. 53 LEF. Ha inoltre confermato che la rendita d'invalidità LAINF, essendo sostitutiva del reddito da lavoro, è limitatamente pignorabile ai sensi dell'art. 93 LTF e non assolutamente impignorabile come sostenuto dalla ricorrente ai sensi dell'art. 92 cpv. 1 n. 9 LEF. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono state poste a carico della ricorrente, conformemente all'art. 66 cpv. 1 LTF. La decisione è nota per aver applicato rigorosamente i requisiti di ammissibilità e motivazione del ricorso in materia di esecuzione, in particolare la necessità di un confronto puntuale con i considerandi della sentenza impugnata e la corretta individuazione dell'atto impugnato.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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