Justizze.

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Justizze. Art. 34 LPT

Tribunale federale

Proprietario di un fondo inserito in una zona residenziale sovrapposta a una zona edificabile di interesse comunale: equivalenza con rifiuto di attribuire alla zona edificabile e rimessione per verifica dei presupposti di risarcimento (art. 5 cpv. 2 LPT)

BGE / ATF / DTF
DTF 149 II 368 · BGE 149 II 368 · ATF 149 II 368
Data
01.01.2023
Numero d'incarto
BGE 149 II 368
Corte
CH_BGE_004
Esito
Rinvio

Norme determinanti

Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 86 LTF Art. 93 LTF Art. 100 LTF Art. 26 Cost Art. 5 LAT Art. 34 LPT Art. 35 LPT Art. 36 LPT Art. 5 RPG

Riassunto

Il Comune di Lugano ha impugnato la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo che aveva riconosciuto l'esistenza di un'espropriazione materiale a carico di una società anonima proprietaria di un fondo inserito in una zona residenziale R2b sovrapposta a una zona edificabile di interesse comunale (ZEIC). Il ricorso verteva sulla questione se tale sovrapposizione, nell'ambito della prima pianificazione conforme alla legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), dovesse essere qualificata come rifiuto di attribuire il fondo alla zona edificabile e, in tal caso, se fossero soddisfatti i presupposti per un risarcimento. La controversia riguardava anche l'ammissibilità del ricorso contro una decisione incidentale che aveva già riconosciuto l'espropriazione materiale.

Il Tribunale federale ha annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale cantonale amministrativo per una nuova decisione. Ha ritenuto che il piano regolatore del 1977 non fosse conforme alla LPT e avesse perso validità al più tardi il 1° gennaio 1988, rendendo il piano del 7 dicembre 1993 il primo adottato sotto l'egida della LPT. Poiché il fondo è stato inserito in una zona residenziale R2b sovrapposta a una ZEIC, tale configurazione equivale a un rifiuto di attribuire il fondo alla zona edificabile ai sensi della giurisprudenza consolidata, in particolare delle sentenze DTF 121 II 417 e DTF 117 Ib 4. Di conseguenza, la Corte cantonale ha commesso un errore di diritto omettendo di verificare se fossero soddisfatti i presupposti cumulativi per un risarcimento nel caso di rifiuto di attribuire il fondo alla zona edificabile, come stabilito dall'art. 5 cpv. 2 LPT e dalla giurisprudenza relativa all'art. 35 cpv. 1 lett. b e all'art. 36 cpv. 3 LPT. Il Tribunale federale ha altresì confermato l'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione incidentale del Tribunale cantonale, ai sensi degli art. 93 cpv. 1 lett. b, 100 cpv. 1, 42 cpv. 2, 86 cpv. 1 lett. d, 82 e 21 LTF, poiché l'accoglimento del ricorso avrebbe comportato immediatamente una decisione finale evitando una procedura probatoria dispendiosa. La decisione è notevole perché chiarisce che l'istituzione di una ZEIC sovrapposta a una zona edificabile in una prima pianificazione conforme alla LPT non costituisce automaticamente un'espropriazione materiale, ma deve essere valutata alla stregua del regime giuridico del rifiuto di attribuire il fondo alla zona edificabile, con tutti i suoi rigorosi presupposti.

Regesto

Art. 26 Abs. 2 BV, Art. 5 Abs. 2 RPG, Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG; materielle Enteignung, Nichteinzonung eines Grundstücks infolge einer Zuweisung zu einer Zone für Bauten im kommunalen Interesse. Anfechtbarkeit eines Zwischenentscheids, mit dem das Vorliegen einer materiellen Enteignung bejaht wird, nach Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG (E. 1.2). Rechtsprechung zur Entschädigung wegen materieller Enteignung aufgrund von Planungsmassnahmen (E. 3.2 und 3.3). Definition der "Zone für Bauten im kommunalen Interesse" gemäss Tessiner Raumplanungsrecht (E. 3.5). Wird im Rahmen der erstmaligen Schaffung einer RPG-konformen Planung ein Grundstück einer Wohnzone mit einer diese überlagernden "Zone für Bauten im kommunalen Interesse" zugewiesen, kommt dies einer Nichteinzonung gleich. Die Parzelle ist nämlich dem freien Markt und der privaten Bebauung durch die Eigentümerin entzogen und stattdessen dazu bestimmt, von der Gemeinde erworben zu werden (E. 3.6.2 und 3.6.3). Rückweisung der Sache an das kantonale Verwaltungsgericht zur Prüfung, ob im konkreten Fall die Voraussetzungen für eine Entschädigung wegen Nichteinzonung erfüllt sind (E. 4). Regeste Art. 26 al. 2 Cst., art. 5 al. 2 LAT, art. 93 al. 1 let. b LTF; expropriation matérielle, non-classement en zone à bâtir d'un terrain suite à son affectation à une zone de constructions d'intérêt communal. Recevabilité, selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF, d'un recours contre une décision incidente reconnaissant l'existence d'une expropriation matérielle (consid. 1.2). Rappel de la jurisprudence relative à l'indemnisation pour expropriation matérielle découlant de mesures de planification (consid. 3.2 et 3.3). Définition de la "zone de constructions d'intérêt communal" selon le droit tessinois de l'aménagement du territoire (consid. 3.5). L'affectation, dans le cadre d'une première planification conforme à la LAT, d'une parcelle en zone résidentielle à laquelle se superpose une "zone de constructions d'intérêt communal", équivaut à un non-classement. La parcelle est en effet soustraite au marché libre ainsi qu'à la construction privée par la propriétaire et ne peut être acquise que par la commune (consid. 3.6.2 et 3.6.3). Renvoi de la cause au Tribunal administratif cantonal pour qu'il examine si, dans le cas particulier, les conditions d'une indemnisation pour un non-classement sont remplies (consid. 4). Regesto Art. 26 cpv. 2 Cost., art. 5 cpv. 2 LPT, art. 93 cpv. 1 lett. b LTF; espropriazione materiale, rifiuto di attribuire un fondo alla zona edificabile consecutivo all'imposizione di un vincolo di zona edificabile di interesse comunale. Ammissibilità, secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, del ricorso in materia di diritto pubblico contro una decisione incidentale che riconosce l'esistenza di un'espropriazione materiale (consid. 1.2). Richiamo della giurisprudenza relativa al risarcimento per espropriazioni materiali derivanti da misure pianificatorie (consid. 3.2 e 3.3). Definizione della zona edificabile di interesse comunale (ZEIC) secondo il diritto pianificatorio ticinese (consid. 3.5). L'attribuzione, nell'ambito della prima pianificazione conforme alla LPT, di un fondo a una zona residenziale alla quale è sovrapposto un vincolo di ZEIC equivale a un rifiuto di attribuirlo alla zona edificabile. La particella è infatti sottratta al libero mercato e all'edificazione privata da parte della proprietaria ed è destinata ad essere acquisita dal Comune (consid. 3.6.2 e 3.6.3). Rinvio della causa al Tribunale cantonale amministrativo per esaminare se, nella fattispecie, sono adempiuti i presupposti per un risarcimento sulla base dei principi applicabili al caso di rifiuto di attribuire il fondo alla zona edificabile ("Nichteinzonung"; consid. 4).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.