Ricorrenti impugnano licenza edilizia per antenne mobili senza motivare adeguatamente contro i motivi della Corte cantonale: ricorso inammissibile per insufficiente motivazione (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF)
- Data
- 17.12.2019
- Numero d'incarto
- 1C_649/2019
- Corte
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Esito
- Inammissibile
Norme determinanti
Riassunto
Tre gruppi di ricorrenti hanno impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino che aveva respinto il loro ricorso contro una licenza edilizia rilasciata dal Municipio di Brissago a Swisscom per l’installazione di sei antenne per la telefonia mobile su un tetto piano in zona nucleo. La Corte cantonale aveva accertato la conformità di zona, la corretta applicazione della normativa comunale e cantonale, l’assenza di obbligo di valutare siti alternativi, il rispetto del principio di prevenzione di cui all’articolo 11 della legge sulla protezione dell’ambiente e dei requisiti di protezione dalle radiazioni non ionizzanti, nonché l’adeguatezza di tali requisiti rispetto allo stato delle conoscenze scientifiche. I ricorrenti non hanno contestato specificamente tali accertamenti né fornito argomentazioni concrete sul presunto vizio di diritto.
Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente non sufficientemente motivato, ai sensi dell’articolo 108 capoverso 1 lettera b della legge sulla procedura davanti ai tribunali federali (LTF), e ha posto le spese giudiziarie a carico dei ricorrenti.
I ricorrenti non hanno adempiuto all’obbligo di motivazione di cui all’articolo 42 LTF: non si sono affatto confrontati con gli argomenti centrali della sentenza impugnata, né hanno spiegato perché gli accertamenti fattuali della Corte cantonale sarebbero insostenibili o arbitrari. Si sono limitati a richiamare preoccupazioni generali della popolazione riguardo alle nuove tecnologie mobili, alla costituzione di un’associazione locale, al modello di rete di San Gallo e a generiche affermazioni sulla perdita di valore immobiliare e sulla salvaguardia del nucleo paesano, senza collegare tali affermazioni agli specifici accertamenti contestati. Tale genericità rende impossibile un esame nel merito del ricorso.
La decisione poggia sull’applicazione combinata dell’articolo 42 LTF, che impone una motivazione sufficiente, e dell’articolo 108 capoverso 1 lettera b LTF, che consente di decidere con procedura semplificata quando il ricorso è manifestamente infondato o insufficientemente motivato. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono state poste a carico dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 LTF.
La decisione conferma la rigorosa applicazione del requisito di motivazione sostanziale nei ricorsi in materia di licenze edilizie, impedendo che argomentazioni vaghe e non direttamente collegate agli accertamenti della Corte inferiore possano innescare un riesame nel merito da parte del Tribunale federale.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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