Justizze.

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Justizze. Art. 61 CPC

Tribunale federale

Comproprietari di un condominio agiscono in via creditoria per spese di piscina e riscaldamento: competenza del giudice statale confermata, patto arbitrale limitato alla modifica della chiave di riparto (art. 61 CPC)

Data
05.03.2019
Numero d'incarto
5A 824/2018
Esito
Rinvio

Norme determinanti

Art. 176 LDIP Art. 79 LEF Art. 55 CPC Art. 60 CPC Art. 61 CPC Art. 150 CPC Art. 153 CPC Art. 311 CPC Art. 353 CPC Art. 358 CPC Art. 407 CPC

Riassunto

La Comunione dei comproprietari del Condominio A.________ ha intentato un'azione creditoria contro la società B.________ SA per il recupero di spese relative all'esercizio di una servitù di uso della piscina e di un diritto d'uso in comune dell'impianto di riscaldamento. La controversia nasceva dal calcolo delle spese basato su una chiave di riparto concordata nel 2001/2002. L'opponente aveva sollevato un'eccezione di incompetenza del giudice statale, invocando una clausola compromissoria contenuta nello stesso accordo del 2001/2002, secondo la quale le divergenze tra le parti dovevano essere risolte dall'arbitro. Il Tribunale regionale Moesa aveva ritenuto la clausola limitata alle dispute sulla modifica della chiave di riparto e aveva quindi accertato la propria competenza. Il Tribunale cantonale dei Grigioni, invece, aveva annullato tale decisione, dichiarando irricevibile l'azione per incompetenza del giudice statale. La Comunione dei comproprietari ha quindi ricorso al Tribunale federale, contestando tale pronuncia.

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e ha annullato la decisione del Tribunale cantonale dei Grigioni, ritenendo insostenibile la sua interpretazione della clausola compromissoria. Ha stabilito che la clausola, letta nel suo contesto testuale e alla luce della volontà concordante delle parti, si riferisce esclusivamente alle divergenze relative alla modifica della chiave di riparto delle spese, come esplicitamente previsto nella frase "Esso potrà essere modificato se una delle parti riuscirà a documentare sostanziali mutamenti dei fattori di calcolo". Poiché la ricorrente ha fondato la sua azione creditoria sulla chiave di riparto già esistente e non contestata (doc. 8), e non ha mai chiesto una sua modifica, la lite riguarda unicamente l'applicazione di tale chiave e non rientra nel campo di applicazione del patto arbitrale. Tale conclusione è ulteriormente confermata dall'ammissione esplicita dell'opponente in sede di appello, secondo la quale la clausola compromissoria va applicata unicamente alla modifica dei fattori di calcolo. Il Tribunale federale ha quindi riformato la decisione impugnata, annullandola e rinviando la causa al Tribunale cantonale dei Grigioni affinché esamini nel merito l'appello e l'appello incidentale. Le spese giudiziarie e le ripetibili sono state interamente poste a carico dell'opponente, poiché la ricorrente è considerata integralmente vincente in questa fase del procedimento. La decisione è notevole per la sua chiara affermazione del principio secondo cui la portata di una clausola compromissoria deve essere determinata in base al testo e alla volontà concordante delle parti, e non estesa oltre i termini espressi dell'accordo, soprattutto quando quest'ultimo contiene una formulazione specifica e limitativa come quella relativa alla modifica dei fattori di calcolo.

Regesto

competenza (azione creditoria, spese per l'esercizio di servitù) | Diritti reali

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.