Justizze.

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Justizze. Art. 42 CO

Tribunale federale

Creditore societario agisce in responsabilità contro revisore per procrastinazione del fallimento: risarcimento annullato per mancanza di perizia sui valori di liquidazione (art. 42 cpv. 2 CO)

Data
22.01.2018
Numero d'incarto
4A_597/2016
Corte
I. Zivilrechtliche Abteilung
Esito
Accolto

Norme determinanti

Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 41 CO Art. 42 CO Art. 725 CO Art. 729b CO Art. 754 CO Art. 755 CO Art. 757 CO Art. 260 LEF

Riassunto

La C.________ AG in liquidazione, ex ufficio di revisione della D.________ SA, è stata condannata in prima istanza e confermata in appello a risarcire alla B.________ Ltd, creditrice della società fallita, un danno derivante dalla procrastinazione del fallimento. La ricorrente contesta la validità della stima del danno operata dal giudice di primo grado, sostenendo che l'attore non ha prodotto la perizia sui valori di liquidazione richiesta dalla giurisprudenza e che il giudice non poteva supplire a tale omissione. La controversia verte sull'ammissibilità della stima del danno da procrastinazione in assenza di elementi probatori specifici sui valori di liquidazione della società nei due momenti determinanti.

Il Tribunale federale accoglie il ricorso della C.________ AG in liquidazione e annulla la sentenza di appello, riformandola nel senso che la petizione è respinta. Il Tribunale ritiene che il danno da procrastinazione del fallimento debba essere calcolato esclusivamente sulla base dei valori di liquidazione dei beni della società, come previsto dagli artt. 736 n. 3 CO e 740 cpv. 5 CO, e che l'attore abbia omesso di chiedere l'allestimento di una perizia contabile che stabilisse tali valori nei due momenti determinanti — quello in cui il fallimento avrebbe dovuto essere pronunciato e quello in cui è stato effettivamente dichiarato. Poiché la B.________ Ltd ha fondato la sua pretesa su bilanci a valori d'esercizio e sull'attestato di carenza beni, senza fornire alcuna prova del danno societario secondo quanto richiesto dall'art. 8 CC e dall'art. 42 cpv. 1 CO, il giudice di primo grado non poteva legittimamente supplire a tale lacuna applicando l'art. 42 cpv. 2 CO, che presuppone comunque la produzione di elementi idonei alla stima del danno. La Corte cantonale ha quindi violato il diritto federale confermando una quantificazione del danno priva dei presupposti probatori minimi richiesti dalla giurisprudenza consolidata, in particolare dalla sentenza DTF 136 III 322. Le spese giudiziarie e le ripetibili della procedura innanzi al Tribunale federale sono poste a carico dell'opponente. La decisione è notevole perché ribadisce con rigore che la prova del danno da procrastinazione del fallimento non può prescindere da una perizia sui valori di liquidazione, e che l'art. 42 cpv. 2 CO non costituisce un surrogato della prova ma una semplice facilitazione nella sua quantificazione quando gli elementi probatori essenziali sono stati prodotti.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.