Ricorso sussidiario costituzionale inammissibile per mancata deduzione specifica dei diritti violati (art. 106 cpv. 2 LTF)
- Data
- 24.08.2026
- Numero d'incarto
- 4D_115/2026
- Corte
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Esito
- Inammissibile
Norme determinanti
Art. 74 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF Art. 116 LTF Art. 117 LTF
Riassunto
La ricorrente A.________ ha proposto ricorso al Tribunale federale contro la sentenza del Tribunale d'appello del Cantone Ticino che aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo avverso il rigetto dell'opposizione a precetto esecutivo notificatole da B.________ per l'incasso di fr. 23'466.--. La decisione di appello era stata motivata dalla mancanza di un confronto con i considerandi della decisione pretorile. Nel gravame federale la ricorrente ha riproposto le proprie vicende processuali e discusso liberamente le decisioni dei gradi precedenti senza indicare quali diritti costituzionali fossero stati violati dalla sentenza impugnata né fornire un'argomentazione puntuale al riguardo.
Il Tribunale federale dichiara inammissibile il ricorso perché il valore di lite non raggiunge la soglia prevista per il ricorso in materia civile ordinaria, rendendo ammissibile soltanto il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Nel ricorso sussidiario costituzionale è possibile censurare esclusivamente la violazione di diritti costituzionali ex art. 116 LTF, dovendo il ricorrente indicare specificamente i diritti ritenuti violati e spiegare con argomentazione puntuale e precisa, riferita alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione, come richiesto dall'art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF. Nel caso concreto, il ricorso si limita a narrare le vicissitudini della ricorrente e a discutere liberamente le decisioni di primo e secondo grado, senza assumere alcuna posizione sul rimprovero di aver motivato carentemente il reclamo e senza formulare alcuna censura fondata sulla violazione di un diritto costituzionale.
Poiché il ricorso è manifestamente non motivato in modo sufficiente, esso si rivela inammissibile e viene deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata ai sensi degli artt. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente soccombente ex art. 66 cpv. 1 LTF.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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