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Justizze. Art. 264 CO

Tribunale federale

Conduttori disdicono anticipatamente e propongono subentro di uno di loro, ma questi intende sublocare interamente l'appartamento tramite Airbnb: mancanza di intenzione di rioccupazione personale rende il candidato invalido e la disdetta anticipata inefficace (art. 264 cpv. 1 CO)

Data
13.03.2025
Numero d'incarto
4A_535/2023
Corte
I. Zivilrechtliche Abteilung
Esito
Inammissibile

Norme determinanti

Art. 42 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 90 LTF Art. 100 LTF Art. 262 CO Art. 264 CO

Riassunto

Due conduttori hanno disdetto anticipatamente un contratto di locazione per il 31 maggio 2020 e proposto che uno di loro subentrasse nel contratto fino al termine naturale del 31 agosto 2020. La locatrice ha rifiutato la proposta, contestando la sublocazione tramite piattaforma Airbnb e chiedendo documentazione aggiuntiva. I conduttori hanno poi sostenuto che il rifiuto della locatrice fosse ingiustificato e che il contratto fosse terminato il 31 maggio 2020. Il Pretore e successivamente la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino hanno respinto questa tesi, ritenendo che il candidato subentrante non avesse intenzione di rioccupare personalmente l'appartamento. I conduttori hanno quindi ricorso al Tribunale federale, lamentando violazione del divieto d'arbitrio e dell'art. 264 CO.

Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia civile perché il valore litigioso è inferiore a fr. 15'000.-- e non sussiste una questione giuridica d'importanza fondamentale, essendo la controversia limitata all'applicazione di principi consolidati alla fattispecie concreta. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è stato respinto perché i ricorrenti non hanno dimostrato l'arbitrarietà della decisione cantonale, che ha accertato in modo vincolante che A.________ non intendeva rioccupare personalmente l'appartamento, bensì sublocarlo interamente tramite Airbnb, come emergeva dai documenti prodotti dinanzi al Pretore e dalla stessa disdetta anticipata per il 31 maggio 2020, che rendeva insostenibile l'idea di un uso personale per il breve periodo residuo fino al 31 agosto 2020. Tale accertamento di fatto, non censurato adeguatamente d'arbitrio ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF, ha portato la Corte cantonale a ritenere correttamente che il candidato non soddisfacesse i requisiti dell'art. 264 cpv. 1 CO, poiché la sublocazione totale e duratura costituisce un abuso di diritto ai sensi dell'art. 262 cpv. 1 CO e della giurisprudenza citata. Di conseguenza, la disdetta anticipata non ha prodotto effetto liberatorio e il contratto è terminato regolarmente il 31 agosto 2020.

Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- e le ripetibili di fr. 2'500.-- sono state poste in solido a carico dei ricorrenti.

La decisione conferma il rigoroso controllo dell'intenzione di rioccupazione personale nell'ambito della sublocazione e chiarisce che la mera presentazione di un candidato non basta: deve essere provata la sua reale disponibilità a usare l'immobile personalmente, non come intermediario per una sublocazione commerciale totale.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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