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Justizze. Art. 116 LTF

Tribunale federale

Locazione commerciale: ricorso inammissibile per valore litigioso insufficiente e mancata motivazione costituzionale (Art. 116 LTF)

Data
03.02.2025
Numero d'incarto
4D 5/2025
Esito
Inammissibile

Norme determinanti

Art. 106 LTF Art. 108 LTF Art. 116 LTF Art. 117 LTF

Riassunto

Una società conduttrice impugna la sentenza del Tribunale d'appello ticinese che aveva respinto il suo reclamo contro un secondo aumento della pigione trimestrale basato sull'indicizzazione. La conduttrice contesta la durata quinquennale del contratto di locazione, la conformità del canone all'art. 269 CO, l'idoneità dei locali e la legittimità di un regolamento interno della locatrice, chiedendo al Tribunale federale di annullare la decisione cantonale e di valutare il verbale di consegna dei locali.

Il Tribunale federale dichiara inammissibile il ricorso della conduttrice poiché il valore litigioso, inferiore a fr. 15'000, consente esclusivamente un ricorso sussidiario in materia costituzionale ex art. 116 LTF. Il gravame è privo di fondamento ammissibile in quanto la ricorrente non indica né motiva puntualmente quali diritti costituzionali sarebbero stati violati dalla sentenza impugnata, limitandosi a contrapporre la propria opinione a quella del giudice cantonale sulla durata del contratto senza dimostrare arbitrarietà.

Inoltre, la conduttrice omette di spiegare perché i presunti difetti dei locali esulino dalla procedura di contestazione delle pigioni indicizzate e non dimostra di aver sollevato tempestivamente e conformemente alle norme processuali civili le censure relative all'art. 269 CO. Anche la lamentata violazione del diritto di essere sentita risulta infondata, poiché la ricorrente non specifica in quali occasioni procedurali le sia stata preclusa la possibilità di esprimersi o produrre prove, né dove avesse dedotto le critiche al regolamento della locatrice davanti all'autorità cantonale.

Dato che il ricorso è manifestamente non motivato in modo sufficiente, il Presidente della I Corte di diritto civile decide nella procedura semplificata combinando gli art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF. Le spese giudiziarie di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente soccombente ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LTF.

Regesto

pigione indicizzata, | Diritto contrattuale

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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