Justizze.

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Justizze. Art. 321c CO

Tribunale federale

Datrice di lavoro impugna condanna al pagamento di salari non corrisposti e assegni familiari: ricorso civile respinto per mancato esaurimento materiale delle istanze cantonali e corretta applicazione dell'art. 21 CCNL

Data
12.08.2024
Numero d'incarto
4A 29/2023
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 51 LTF Art. 74 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 21 CCNL Art. 42 CO Art. 321c CO

Riassunto

Una società ha assunto una cameriera con contratto di lavoro del 30 maggio 2016. Dopo la disdetta ordinaria della dipendente per il 31 gennaio 2018, quest’ultima ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro per il pagamento di salari non corrisposti, vitto non consumato, interessi di mora e assegni familiari non versati. Il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, ma la Corte d’appello del Cantone Ticino ha riformato la decisione escludendo l’accertamento del mancato pagamento degli assegni familiari. La società ha impugnato la sentenza della Corte d’appello con un ricorso in materia civile e un ricorso sussidiario in materia costituzionale, lamentando violazioni dell’art. 321c CO, del principio di buona fede e un accertamento arbitrario dei fatti.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso in materia civile nella misura in cui è ammissibile, poiché la ricorrente non ha esaurito materialmente le istanze cantonali: la censura sulla perenzione della pretesa per la retribuzione del lavoro straordinario, basata su un’invocazione tardiva nel luglio 2018, è stata sollevata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale e non era oggetto della procedura di appello dinanzi alla Corte cantonale, violando così il principio dell’esaurimento materiale delle istanze cantonali (art. 75 cpv. 1 LTF). Inoltre, il valore litigioso ammonta a fr. 15'517.--, superando quindi il minimo di fr. 15'000.-- richiesto per l’ammissibilità del ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF), calcolato includendo la pretesa per gli assegni familiari di fr. 7'854.60, nonostante la sua esclusione dalla sentenza cantonale, in quanto tale pretesa era ancora controversa dinanzi alla Corte cantonale (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). La ricorrente non ha neppure dimostrato che l’accertamento dei fatti da parte della Corte cantonale fosse manifestamente inesatto, come richiesto dall’art. 105 cpv. 2 LTF, limitandosi a critiche appellatorie senza confrontarsi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata e senza spiegare perché gli accertamenti sarebbero arbitrari. Per quanto riguarda la prova delle ore di lavoro straordinario, la Corte cantonale ha correttamente applicato l’art. 21 n. 4 CCNL, che consente di utilizzare il controllo del tempo di lavoro tenuto dal collaboratore come mezzo di prova qualora il datore di lavoro non abbia adempiuto al proprio obbligo di registrazione (art. 21 n. 2 e 3 CCNL); la ricorrente non ha contestato seriamente l’applicabilità di tale norma alla fattispecie, e la Corte cantonale non ha rovesciato l’onere probatorio, ma ha semplicemente ritenuto attendibile il conteggio della lavoratrice, che aveva pertanto adempiuto al proprio onere probatorio (art. 42 cpv. 2 CO). Le spese giudiziarie di fr. 500.-- e le ripetibili di fr. 1'500.-- sono state poste a carico della ricorrente. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è stato dichiarato inammissibile, poiché è dato il rimedio ordinario del ricorso in materia civile (art. 113 segg. LTF).

Regesto

contratto di lavoro, | Diritto contrattuale

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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