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Justizze. Art. 29 Cost

Tribunale federale

Cittadino kosovaro chiede riesame revoca permesso domicilio: peggioramento salute cardiaca impone nuova valutazione autorità (Art. 29 Cost.)

Data
06.03.2018
Numero d'incarto
2C 603/2017
Esito
Rinvio

Norme determinanti

Art. 107 LTF Art. 29 Cost

Riassunto

Un cittadino del Kosovo giunto in Svizzera nel 1989 si vede revocare il permesso di domicilio B nel 2012 a seguito di condanne penali; dopo aver presentato una seconda domanda di riesame basata su un certificato medico del 2015 attestante un peggioramento della sua patologia cardiaca, le autorità cantonali ticinesi respingono l'istanza ritenendo assenti i presupposti per un riesame o per il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno C.

Il Tribunale federale accoglie il ricorso nella misura in cui è ammissibile, annulla la sentenza del Tribunale amministrativo ticinese e rinvia la causa per nuovo giudizio, riconoscendo che sussistono i presupposti per procedere a un riesame della situazione del ricorrente.

La Corte rileva che, contrariamente a quanto affermato dai giudici cantonali, si è verificato un peggioramento rilevante dello stato di salute fisico del ricorrente rispetto alla situazione stabile constatata nel 2014. In particolare, i controlli medici del febbraio 2015 hanno evidenziato una diminuzione della capacità fisica complessiva, rendendo necessari esami semestrali invece che annuali e l'introduzione di una terapia farmacologica quotidiana fino ad allora non richiesta. Inoltre, il perito cardiologico ha confermato che tale trattamento è essenziale per mantenere la stabilità ottenuta e ha accertato che una presa a carico medica adeguata non sarebbe attualmente possibile in Kosovo, aspetto che non può essere eluso affermando genericamente che i farmaci potrebbero essere reperiti tramite familiari o farmacie locali.

Alla luce di questi fatti nuovi e rilevanti, la Corte conclude che il diniego di entrare in materia sulla domanda di rilascio di un nuovo permesso di dimora viola il diritto al riesame garantito dall'articolo 29 della Costituzione federale. Di conseguenza, l'incarto deve essere restituito all'autorità cantonale affinché proceda a una completa ponderazione degli interessi in gioco, tenendo conto anche della reperibilità delle cure mediche necessarie nel paese di origine.

In applicazione dell'articolo 107 capoverso 2 della Legge sul Tribunale federale, la causa è rinviata al Tribunale amministrativo ticinese per nuovo esame. Lo Stato del Cantone Ticino, soccombente, è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie ai sensi dell'articolo 66 capoverso 4 della stessa legge, ma è condannato a versare al ricorrente un'indennità di 2'500 franchi per ripetibili della sede federale secondo l'articolo 68 capoverso 1 e 2 della Legge sul Tribunale federale.

Regesto

Revoca del permesso di domicilio; riesame | Cittadinanza e diritto degli stranieri

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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