Proprietario chiede la demolizione di un muro confinante ricostruito negli anni '70 senza permesso: prescrizione trentennale scaduta, ordine di demolizione perento (art. 82 lett. a e art. 86 cpv. 1 lett. d LTF)
- Data
- 20.02.2017
- Numero d'incarto
- 1C_664/2015
- Corte
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 86 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 106 LTF
Riassunto
Un proprietario ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino che aveva respinto il suo ricorso contro il rifiuto del Municipio di ordinare la demolizione di un muro in pietra costruito sul fondo confinante a soli 40 cm dalla sua facciata sud. Il ricorrente sosteneva che il muro era stato ricostruito abusivamente negli anni '70 senza permesso edilizio e che costituiva un pericolo per la sicurezza in caso di incendio e causava infiltrazioni di umidità. Le autorità cantonali avevano invece accertato che il muro esisteva già prima del 1972 o era stato oggetto di lavori di manutenzione, e comunque il termine per ordinare la demolizione era scaduto. Il ricorrente contestava anche l’accertamento dei fatti durante il sopralluogo e invocava norme del codice civile relative alle immissioni e alla demolizione di opere abusive.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, confermando che la facoltà di ordinare la demolizione del muro è perenta. Ha ritenuto decisivo che il muro fosse stato interamente rifatto in due fasi distinte, nel 1973-1974 e nel 1979, eccetto una piccola parte centrale in basso, e che pertanto il termine di trent'anni per l'esercizio della facoltà di demolizione, previsto dalla giurisprudenza per le opere non autorizzate, fosse iniziato a decorrere dalla fine dei lavori di ricostruzione nel 1979 e quindi scaduto. Ha escluso che la data di realizzazione dell’altro muro in mattoni o la sua successiva demolizione nel 2012 potessero influenzare il calcolo del termine, poiché si trattava di un’opera distinta e non rilevante per l’oggetto del litigio. Ha altresì constatato che non sussistevano motivi di polizia che giustificassero la demolizione: il muro non era pericolante e le vie di fuga in caso di incendio erano garantite dall’uscita principale al piano terreno e da quella del primo piano con scala esterna; le tracce di umidità non erano attribuibili al muro ma a isolamento difettoso o ventilazione insufficiente della casa del ricorrente; e la questione delle immissioni negative ai sensi dell’art. 684 CC rientrava nella competenza del foro civile, non amministrativo. Ha infine rigettato le censure di arbitrio e violazione del diritto di essere sentito, ritenendo che le argomentazioni del ricorrente fossero generiche, non suffragate da prove e non idonee a dimostrare un accertamento insostenibile dei fatti da parte della Corte cantonale. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono state poste a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 LTF. La decisione chiarisce che il termine di perenzione per l’ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva decorre dalla fine dei lavori di ricostruzione dell’opera stessa, non da eventi successivi relativi ad altre opere o da progetti futuri non realizzati.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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