Justizze.

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Justizze. Art. 86 LTF

Tribunale federale

Revoca patente straniera: vincolo ai fatti penali giudicati, divieto di nuova contestazione tardiva (Art. 86 cpv. 1 lett. d LTF)

Data
05.07.2019
Numero d'incarto
1C 249/2019
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 86 LTF Art. 9 Cost Art. 29 Cost

Riassunto

Una cittadina tedesca titolare di patente germanica contesta la revoca della licenza di condurre e il divieto di circolare in Svizzera comminati dalla Sezione della circolazione ticinese dopo aver superato il limite di velocità di 34 km/h sull'autostrada A2 ad Airolo. La ricorrente sostiene di non essere stata alla guida del veicolo intestatole al momento dell'infrazione, attribuendo la condotta a un collaboratore deceduto, e lamenta un accertamento arbitrario dei fatti da parte delle autorità cantonali. Il Dipartimento delle istituzioni e il Consiglio di Stato del Cantone Ticino hanno confermato il provvedimento, ritenendo inverosimile la tesi difensiva, mentre il Tribunale amministrativo cantonale ha sostituito la revoca della patente estera con un divieto di guidare sul territorio svizzero, respingendo il ricorso.

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile, confermando il divieto di guidare sul territorio svizzero. In via preliminare, dichiara inammissibile la richiesta di annullare le decisioni della Sezione della circolazione e del Consiglio di Stato, poiché il ricorso federale verte esclusivamente contro la sentenza dell'autorità cantonale di ultima istanza ai sensi dell'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF.

Nel merito, i giudici federali ritengono che la ricorrente non possa più contestare l'identità del conducente nella procedura amministrativa, avendo omesso di farlo tempestivamente nel procedimento penale. La ricorrente aveva infatti pagato la multa di fr. 440.-- senza opporsi al decreto d'accusa passato in giudicato, rinunciando così a presentare osservazioni o mezzi di prova nonostante sapesse di non essere stata alla guida. Tale comportamento viola il principio della buona fede e della sicurezza giuridica, impedendo ora di rimettere in discussione fatti che avrebbero potuto essere chiariti nella sede penale.

Quanto alla censura di arbitrio ex art. 9 Cost., il Tribunale federale applica lo standard restrittivo dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esaminando solo le critiche motivate in modo chiaro e preciso. Le argomentazioni della ricorrente, definite mere supposizioni e prive di motivazione qualificata, non dimostrano che gli accertamenti cantonali siano manifestamente inesatti o insostenibili. I giudici cantonali avevano correttamente valutato elementi come l'assenza di baffi nella foto radar (in contrasto con il presunto collaboratore), la mancata prova di presenza in Germania il giorno dell'infrazione e la verosimiglianza del viaggio verso nord per festeggiare il compleanno della madre. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente soccombente.

Regesto

revoca della licenza di condurre veicoli a motore e divieto di circolare in Svizzera | Costruzioni stradali e circolazione stradale

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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