Fiduciaria omette verifica garanzia investimento: violazione obblighi contrattuali e dovere d'informazione, risarcimento ridotto (Art. 18 cpv. 1, 398 cpv. 2, 481 CO)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 131 III 377 · BGE 131 III 377 · ATF 131 III 377
- Data
- 25.02.2005
- Numero d'incarto
- BGE 131 III 377
- Corte
- CH_BGE_005
- Esito
- Parzialmente accolto
Norme determinanti
Riassunto
Un investitore ha conferito 150'000 USD a una società fiduciaria luganese per un investimento proposto da un terzo presso gli uffici della fiduciaria stessa, alla presenza di un suo funzionario. La fiduciaria ha aperto un conto fiduciario e stipulato un contratto di mandato per trasferire i fondi e ricevere una garanzia dalla società panamense promotrice dell'investimento. Dopo il pagamento di alcuni interessi, l'operazione si è interrotta e la garanzia si è rivelata priva di valore. L'investitore ha agito in giudizio contro la fiduciaria chiedendo la restituzione del capitale e un supplemento contrattuale, sostenendo che la mancata verifica della validità della garanzia costituisse inadempimento contrattuale o responsabilità extracontrattuale.
Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso della fiduciaria, riducendo l'importo del risarcimento dovuto all'investitore da 90'000 USD a 64'800 USD, oltre interessi legali.
La Corte ha stabilito che tra le parti sussisteva non solo un contratto di mandato ma anche un contratto di deposito irregolare ai sensi dell'art. 481 CO, equiparando la posizione della fiduciaria a quella di una banca. Sebbene il testo scritto del mandato non prevedesse esplicitamente l'obbligo di verificare la garanzia, l'interpretazione oggettiva ex art. 18 cpv. 1 CO ha portato a riconoscere tale obbligo contrattuale implicito. Le circostanze concrete, quali lo svolgimento delle trattative e la firma dei contratti nei locali della fiduciaria alla presenza di un suo dipendente, nonché le dichiarazioni verbali dei funzionari secondo cui i fondi sarebbero partiti solo in presenza di serie garanzie, avevano indotto l'investitore a credere legittimamente che l'operazione fosse sotto il controllo della fiduciaria.
Di conseguenza, la fiduciaria ha violato sia il dovere di informazione derivante dall'obbligo di diligenza e fedeltà ex art. 398 cpv. 2 CO, omettendo di avvisare il cliente sui rischi e sulla mancata verifica della garanzia, sia l'obbligo contrattuale di controllare la validità del documento ricevuto. Non essendo ravvisabile una responsabilità contrattuale, non vi era spazio per applicare la responsabilità fondata sulla fiducia invocata dal giudice cantonale. Il calcolo del danno è stato riformato in applicazione delle norme sul concorso di colpa, riducendo proporzionalmente la somma liquidata.
Regesto
Von einem Dritten in den Büroräumlichkeiten einer Treuhandgesellschaft im Beisein eines Angestellten derselben vorgeschlagene Geldanlage. Haftung der Treuhandgesellschaft. Subsidiarität der Vertrauenshaftung (E. 3). Pflichten der Treuhandgesellschaft, welche eine mit einer Bank zu vergleichende Rolle übernimmt (E. 4.1). Auslegung des zwischen der Treuhandgesellschaft und dem Anleger geschlossenen Auftrags (E. 4.2). Regeste Investissement proposé par un tiers dans les locaux d'une société fiduciaire, en présence d'un employé de celle-ci. Responsabilité de la société fiduciaire. Subsidiarité de la responsabilité fondée sur la confiance (consid. 3). Obligations de la société fiduciaire qui assume un rôle comparable à celui d'une banque (consid. 4.1). Interprétation du contrat de mandat conclu entre la société fiduciaire et l'investisseur (consid. 4.2). Regesto Investimento proposto da un terzo nei locali di una società fiduciaria, alla presenza di un suo funzionario. Responsabilità della società fiduciaria. Natura sussidiaria della responsabilità fondata sulla fiducia (consid. 3). Obblighi della fiduciaria che assume un ruolo equiparabile a quello di una banca (consid. 4.1). Interpretazione del contratto di mandato stipulato dalla società fiduciaria con l'investitore (consid. 4.2).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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