Tribunale amministrativo federale
Cittadino italiano residente in Italia, ex lavoratore in Svizzera, chiede rendita d'invalidità dopo infortunio stradale del 2012: diagnosi di tinnito e sindrome da disadattamento non sufficienti per il 40% di invalidità richiesto (art. 28 cpv. 1 LAI)
- Data
- 27.09.2016
- Numero d'incarto
- C-3049/2014
- Corte
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 2 LPGA Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 13 LPGA Art. 16 LPGA Art. 49 LPGA Art. 59 LPGA Art. 4 CE Art. 1 LAI Art. 4 LAI Art. 28 LAI Art. 29 LAI Art. 69 LAI Art. 31 LTAF Art. 32 LTAF Art. 33 LTAF Art. 37 LTAF Art. 95 OG Art. 113 OG Art. 132 OG Art. 5 PA Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 19 PA Art. 52 PA Art. 62 PA Art. 65 PA Art. 40 PC Art. 40 PCF Art. 93 LEF
Riassunto
Un cittadino italiano, residente in Italia e già lavoratore in Svizzera, ha subito un infortunio stradale il 29 dicembre 2012. Ha presentato domanda di rendita d'invalidità svizzera, sostenendo di non essersi mai ripreso e di non aver ancora raggiunto la stabilizzazione clinica. L'autorità competente, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), ha respinto la domanda, ritenendo che le perizie mediche disponibili dimostrassero la sua piena capacità lavorativa. Il ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo anche l'esonero dalle spese processuali.
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la situazione medica del ricorrente, caratterizzata da un tinnito destro e da una sindrome ansioso-depressiva da disadattamento (ICD 10-F43-22), non soddisfacesse i requisiti per il diritto alla rendita d'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, è necessario un grado d'invalidità di almeno il 40% per ottenere un quarto di rendita; tale grado non è stato accertato. Le perizie pluridisciplinari ordinate dall'assicuratore infortuni Helsana — neurologica (Dott. B., 13 febbraio 2013), otorinolaringoiatrica (Dott. D., giugno 2013) e psichiatrica (Dott.ssa E., 12 ottobre 2013) — sono state valutate come chiare, motivate, convergenti e concludenti, e hanno escluso categoricamente qualsiasi incapacità lavorativa totale o parziale. Il Servizio medico regionale (SMR) ha confermato l'abilità lavorativa completa al più tardi dal 20 novembre 2013 (rapporto del 13 marzo 2014), e questa conclusione è stata ribadita anche dal Tribunale cantonale delle assicurazioni nella sua sentenza del 28 luglio 2014. Il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione medica contraria, limitandosi a un certificato psichiatrico del 23 maggio 2014 privo di marcatura diagnostica secondo i codici internazionali. La domanda di perizia pluridisciplinare è stata quindi respinta, poiché l'accertamento già esistente era di per sé pluridisciplinare, motivato e concludente. Per quanto riguarda le spese, il ricorso è stato respinto e, ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA, le spese sarebbero normalmente a carico del ricorrente; tuttavia, in applicazione dell'art. 65 cpv. 1 PA, il ricorrente è stato esonerato dal pagamento delle spese processuali in quanto ha dimostrato lo stato di bisogno, avendo entrate mensili di circa CHF 890 e spese mensili di almeno CHF 1'519. La decisione è notevole perché conferma il principio secondo cui l'assicurazione per l'invalidità risarcisce esclusivamente la perdita economica derivante da un danno alla salute, non la malattia o l'incapacità lavorativa in sé (art. 16 LPGA), e che la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicuratore infortuni non vincola l'Ufficio AI, ma costituisce un elemento probatorio decisivo quando è completa ed esauriente.
Regesto
Diritto alla rendita
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.