Amnistia fiscale cantonale ticinese: aliquote ridotte per autodenuncia annullate per violazione LAID e Costituzione (Art. 56 cpv. 1bis LAID; Art. 8 cpv. 1 BV)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 141 I 78 · BGE 141 I 78 · ATF 141 I 78
- Data
- 30.03.2015
- Numero d'incarto
- BGE 141 I 78
- Corte
- CH_BGE_001
- Esito
- Accolto
Norme determinanti
Art. 8 Cost Art. 127 Cost Art. 129 Cost Art. 53 LAID Art. 56 LAID Art. 57b LAID Art. 72i LAID Art. 309e LT/TI Art. 314e LT/TI Art. 53 StHG Art. 56 StHG Art. 57b StHG
Riassunto
Il Gran Consiglio del Canton Ticino ha introdotto nella legge tributaria cantonale due norme transitorie (art. 309e e 314e LT) che prevedevano una riduzione del 70% delle aliquote applicate al recupero d'imposta per le autodenunce esenti da pena presentate entro un periodo di due anni. Questa misura, definita dalle autorità cantonali come un'amnistia fiscale cantonale volta ad aumentare il gettito e favorire il ritorno di capitali, è stata impugnata davanti al Tribunale federale da undici contribuenti domiciliati in Ticino. I ricorrenti hanno contestato la compatibilità delle nuove norme con il diritto federale, in particolare con la legge sull'armonizzazione delle imposte dirette (LAID), e con i principi costituzionali di uguaglianza giuridica e imposizione secondo la capacità economica.
Il Tribunale federale ha accolto i ricorsi e annullato integralmente le norme cantonali impugnate. La decisione si fonda su due ordini di motivi principali. In primo luogo, le norme violano la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). Gli articoli 56 capoverso 1bis e 57b capoverso 1 LAID regolano l'autodenuncia esente da pena senza prevedere alcuno sconto sul recupero dell'imposta dovuta; al contrario, richiedono che il contribuente si adoperi seriamente per pagare l'imposta. Il Tribunale ha chiarito che il recupero d'imposta non è una pretesa nuova, ma la percezione postuma dell'imposta originaria non riscossa, disciplinata dall'articolo 53 capoverso 1 LAID. Di conseguenza, il Cantone Ticino non poteva invocare la sua competenza sulle aliquote (art. 129 cpv. 2 Cost.) per introdurre riduzioni contrarie alla normativa federale armonizzata, che prevale in caso di conflitto (art. 72i cpv. 2 LAID).
In secondo luogo, anche se le norme fossero state compatibili con la LAID, esse avrebbero violato i diritti fondamentali. L'introduzione di aliquote attenuate per chi ha commesso una sottrazione d'imposta viola il principio di uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.) e i principi fiscali di generalità, uniformità e imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). Tali norme creano una disparità di trattamento ingiustificata tra contribuenti onesti, che pagano il 100% dell'imposta, e quelli che hanno evaso le tasse e poi si autodenunciano, beneficiando di uno sconto del 70%. Questo favorisce palesemente chi ha sottratto imposte, ledendo l'equità fiscale orizzontale e verticale.
Il Tribunale ha inoltre respinto la possibilità di giustificare questa violazione con obiettivi di politica finanziaria o sociopolitica. Le limitazioni ai principi di parità di trattamento in ambito fiscale sono tollerate solo se circoscritte e proporzionate; qui, invece, la misura incideva su intere tariffe generali e offriva vantaggi significativi agli evasori, superando i limiti costituzionali. Infine, il precedente dell'amnistia generale del 1969 non era invocabile, poiché quella misura era stata autorizzata da una norma transitoria specifica votata dal popolo e dai Cantoni, assente nel caso ticinese.
Regesto
Art. 8 Abs. 1, Art. 127 Abs. 2 und Art. 129 Abs. 2 BV; Art. 53 Abs. 1, Art. 56 Abs. 1 bis und Art. 57b Abs. 1 StHG; reduzierte Steuersätze bei strafloser Selbstanzeige gemäss Art. 309e und 314e des Steuergesetzes des Kantons Tessin vom 21. Juni 1994; "kantonale Steueramnestie". Legitimation zur Anfechtung eines kantonalen Erlasses, mit dem ein Steuertarif geändert wird; Bestätigung der Rechtsprechung, wonach die im betreffenden Kanton ansässigen Steuerpflichtigen zur Beschwerde befugt sind (E. 3.1 und 3.2). Ausstandsgründe, wenn ein ehemaliger nebenamtlicher Bundesrichter Beschwerde erhebt; Bestätigung der Rechtsprechung, wonach die blosse Kollegialität unter Gerichtsmitgliedern keine Ausstandspflicht begründet (E. 3.3). Die Einführung reduzierter Steuersätze bei strafloser Selbstanzeige verletzt die entsprechenden Bestimmungen des StHG, und die Anwendung dieser Steuersätze kann nicht durch Anrufung von Art. 129 Abs. 2 BV gerechtfertigt werden (E. 7). Verstoss der Einführung reduzierter Steuersätze bei strafloser Selbstanzeige gegen Art. 8 Abs. 1 und Art. 127 Abs. 2 BV und Unmöglichkeit, die Verletzung dieser Bestimmungen gestützt auf allgemeine finanzpolitische Ziele zu rechtfertigen; deren Verwirklichung hätte einschneidende Folgen für die Anwendung der gesamten Tarife und würde offensichtlich jene begünstigen, die Steuern hinterzogen haben (E. 9).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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