Ricorso contro sospensione procedura art. 108 LIFD: inammissibile per assenza di pregiudizio irreparabile e limiti art. 93 LTF
- Data
- 28.08.2026
- Numero d'incarto
- 9C_172/2026
- Corte
- III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Esito
- Inammissibile
Norme determinanti
Riassunto
La Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino ha proposto ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale che aveva annullato la decisione incidentale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) di sospendere la procedura di determinazione del luogo di tassazione ai sensi dell'art. 108 LIFD per i periodi fiscali 2016 e 2017. La ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata e la conferma della sospensione o, in subordine, il rinvio della causa. Il Tribunale federale ha esaminato d'ufficio l'ammissibilità del gravame avverso una decisione incidentale relativa alla sospensione di un procedimento tributario pendente.
Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino. La sentenza del Tribunale amministrativo federale, che aveva annullato la sospensione della procedura ex art. 108 LIFD disposta dall'AFC, costituisce una decisione incidentale e non una decisione finale o parziale finale ai sensi degli artt. 90 e 91 LTF.
L'impugnazione autonoma di decisioni incidentali è ammissibile solo eccezionalmente. Nel caso concreto, non sussistono le condizioni previste dall'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF poiché non è ravvisabile alcun pregiudizio irreparabile; l'inconveniente accessorio relativo al pagamento di spese e ripetibili davanti all'istanza inferiore non giustifica un ricorso immediato, dovendosi attendere la decisione finale per contestare anche le conseguenze accessorie, conformemente all'art. 93 cpv. 3 LTF e all'art. 46 cpv. 2 PA. Inoltre, mancano i presupposti dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, in quanto l'accoglimento del ricorso non condurrebbe a una decisione finale sulla determinazione del luogo di tassazione, ma si limiterebbe a ripristinare la misura cautelare sospensiva.
Ulteriore motivo di inammissibilità risiede nel fatto che la sentenza impugnata riguarda una misura cautelare; in tale ambito è possibile denunciare esclusivamente la lesione di diritti costituzionali, circostanza non allegata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 98 LTF. Le spese giudiziarie di CHF 3'000 sono state poste a carico della ricorrente soccombente, mentre non sono state accordate ripetibili in assenza di scambi di scritti e per il divieto applicabile alle autorità pubbliche.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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