Ricorrenti chiedono annullamento dell'ordine di prestazione di garanzia cautelare di fr. 140'000: ricorso inammissibile perché decisione incidentale senza pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF)
- Data
- 21.01.2021
- Numero d'incarto
- 5A_819/2020
- Corte
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Esito
- Inammissibile
Norme determinanti
Riassunto
A.________ e B.________, in qualità di eredi, si oppongono alle donazioni immobiliari effettuate dal padre in favore di altre figlie e successivamente trasferite a C.________ e alla minorenne F.________. Hanno chiesto in via cautelare l’annotazione di una restrizione della facoltà di disporre sul fondo n. 1514 RFD di X.________, di proprietà di F.________. Il Pretore ha accolto la misura supercautelare e, in seguito, ha ordinato ai ricorrenti di prestare una garanzia di fr. 140'000.-- ai sensi dell’art. 264 cpv. 1 CPC. I ricorrenti hanno appellato tale decisione presso il Tribunale d’appello del Cantone Ticino, che ha respinto l’appello per irricevibilità. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l’accoglimento dell’appello e l’effetto sospensivo.
Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso.
La decisione impugnata — l’ordine di prestazione di una garanzia di fr. 140'000.-- ai sensi dell’art. 264 cpv. 1 CPC — non è una decisione definitiva ai sensi dell’art. 90 LTF, bensì una decisione incidentale ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 LTF, suscettibile di ricorso immediato soltanto se comporta un pregiudizio irreparabile ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Tale pregiudizio richiede un danno giuridico non sanabile da una futura decisione favorevole, non un semplice danno economico o fattuale. I ricorrenti non hanno dimostrato di non essere finanziariamente in grado di prestare la garanzia, limitandosi ad affermare genericamente che essa sarebbe «per loro proibitiva», mentre la giurisprudenza richiede una specifica allegazione e prova della situazione di impossibilità economica, analogamente a quanto previsto per le cauzioni ai sensi dell’art. 99 CPC. Poiché il presupposto dell’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non è soddisfatto, il ricorso è inammissibile.
L’art. 264 cpv. 1 CPC è stato applicato per qualificare la misura impugnata come oggetto di una decisione incidentale; l’art. 93 cpv. 1 LTF e l’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF sono stati applicati per definire la condizione di ammissibilità del ricorso; l’art. 42 cpv. 2 LTF è stato richiamato per confermare l’onere della prova a carico del ricorrente; gli artt. 66 cpv. 1 LTF e 68 cpv. 1 LTF sono stati applicati per condannare i ricorrenti alle spese giudiziarie e alle ripetibili.
Ai ricorrenti sono state addebitate le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- e una somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
La decisione è notevole perché conferma la rigorosa applicazione del requisito del pregiudizio irreparabile per i ricorsi contro decisioni incidentali cautelari, escludendo automaticamente l’ammissibilità quando manchi la prova concreta dell’impossibilità finanziaria di prestare la garanzia, anche in contesti ereditari complessi con rischio di dispersione del patrimonio.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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