Ex moglie chiede assegnazione esclusiva dell'abitazione coniugale dopo divorzio: Tribunale d'appello ordina vendita all'asta perché manca interesse preponderante e capacità di indennizzo (art. 205 cpv. 2 CC)
- Data
- 30.01.2017
- Numero d'incarto
- 5A_73/2016
- Corte
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 42 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 91 LTF Art. 92 LTF Art. 93 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 157 CO Art. 124 CC Art. 205 CC Art. 650 CC Art. 651 CC
Riassunto
Un'ex moglie ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza del Tribunale d'appello del Cantone Ticino che, nel procedimento di divorzio, aveva annullato alcuni dispositivi della decisione pretorile e aveva ordinato lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale mediante vendita all'asta, anziché assegnarla in proprietà esclusiva all'ex moglie come deciso in prima istanza. La ricorrente sosteneva che la sentenza cantonale violava il diritto federale, in particolare l'articolo 205 capoverso 2 del Codice civile, e lamentava un accertamento dei fatti manifestamente inesatto. Era in discussione anche l'ammissibilità del ricorso, dato che la sentenza cantonale riguardava solo una parte delle conseguenze accessorie del divorzio.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui era ammissibile. Ha ritenuto che la sentenza cantonale, pur essendo pregiudiziale o incidentale, fosse immediatamente impugnabile perché avrebbe causato alla ricorrente un pregiudizio irreparabile: la vendita all'asta dell'immobile doveva avvenire prima della liquidazione del regime matrimoniale e quindi prima che fosse definita la sua capacità di indennizzare l'ex marito, rendendo inefficace qualsiasi successiva decisione favorevole. Per quanto riguarda il merito, il Tribunale federale ha confermato che la ricorrente non aveva dimostrato né un interesse preponderante all'assegnazione dell'immobile né la capacità di indennizzare l'ex marito, condizioni entrambe richieste dall'articolo 205 capoverso 2 del Codice civile per attribuire il bene in proprietà esclusiva a un coniuge. Ha altresì rilevato che il tribunale cantonale, nell'ordinare la vendita all'asta con una base d'asta di fr. 607'635.-- o senza base d'asta in caso di insuccesso, non era vincolato alle conclusioni specifiche dell'ex marito, poiché i coniugi non avevano raggiunto alcun accordo vincolante sul modo di scioglimento della comproprietà, come previsto dagli articoli 650 e 651 capoverso 2 del Codice civile. La ricorrente non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare che l'accertamento dei fatti da parte del tribunale cantonale fosse manifestamente inesatto, come richiesto dall'articolo 106 capoverso 2 della Legge sulla tribunale federale. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è stata respinta perché il ricorso non aveva fin dall'inizio probabilità di successo, ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1 della Legge sulla tribunale federale, e le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono state poste a suo carico, ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 della stessa legge. La decisione è notevole perché chiarisce che, in caso di divorzio, la vendita forzata di un bene in comproprietà può costituire un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'articolo 93 capoverso 1 lettera a della Legge sulla tribunale federale, rendendo immediatamente impugnabile una sentenza pregiudiziale che ne dispone l'esecuzione prima della liquidazione del regime matrimoniale.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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