Nesso causale interrotto: lesione cuffia rotatori imputabile a evento 2015, revisione esclusa (Art. 44 LPGA; Art. 53 LPGA)
- Data
- 10.08.2026
- Numero d'incarto
- 8C_186/2026
- Corte
- IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
Un assicurato contro gli infortuni ha subito due eventi traumatici alla spalla sinistra nel 2015 e nel 2016. Dopo interventi chirurgici complessi e complicazioni, l'assicuratore ha stabilito che i disturbi persistenti erano riconducibili all'evento del 2015 e non a quello del 2016, negando la revisione della decisione originaria che aveva escluso la copertura per il primo evento. Il Tribunale cantonale ha confermato tale valutazione basandosi su un complemento peritale ortopedico. Il ricorrente contesta l'affidabilità della perizia amministrativa modificata e chiede la revisione della decisione del 2015 nonché il riconoscimento di prestazioni per invalidità.
Il Tribunale federale respinge il ricorso confermando che non sussiste nesso di causalità naturale tra l'infortunio del 21 ottobre 2016 e le attuali patologie della spalla sinistra dell'assicurato. La Corte ritiene affidabile il complemento peritale del 15 novembre 2024 redatto dal Dr. med. E.________, il quale, dopo aver esaminato direttamente le immagini dell'artro-RMN del 16 novembre 2016 e la documentazione relativa all'evento del 18 giugno 2015 precedentemente mancante, ha concluso che la rottura della cuffia dei rotatori era preesistente e compatibile con la dinamica del 2015. Tale mutamento di parere, motivato dall'integrazione istruttoria, non costituisce indizio concreto di inaffidabilità ex art. 44 LPGA, né i referti dei medici privati consultati dal ricorrente dimostrano che la lesione fosse conseguenza dell'evento del 2016.
La richiesta di revisione della decisione formale del 28 agosto 2015 viene parimenti respinta ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA. I nuovi elementi radiologici non integrano i presupposti per riconoscere una lesione corporale assimilata a infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF, poiché il gesto di estrarre una telecamera dal bagagliaio dell'autovettura non presenta un potenziale di pericolo accresciuto o una sollecitazione eccedente il quadro fisiologicamente normale richiesto dalla giurisprudenza. Di conseguenza, anche ammettendo la novità dei fatti, mancherebbe comunque il requisito sostanziale della straordinarietà del fattore esterno.
Non sussistendo il nesso causale con l'evento del 2016, vengono meno anche i presupposti per il riconoscimento di una rendita d'invalidità o di un'indennità per menomazione dell'integrità. Le spese giudiziarie di CHF 800 sono poste a carico del ricorrente soccombente ex art. 66 cpv. 1 LTF.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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