Rottura di protesi d'anca scendendo dall'auto: non è infortunio né lesione parificata (Art. 4 LPGA; Art. 9 cpv. 2 e 3 OAINF)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 142 V 219 · BGE 142 V 219 · ATF 142 V 219
- Data
- 08.03.2016
- Numero d'incarto
- BGE 142 V 219
- Corte
- CH_BGE_007
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
Un geologo indipendente, portatore di una protesi all'anca sinistra impiantata nel 2011 e sostituita nel 2012, ha subito la rottura della protesi mentre usciva dal proprio veicolo in una situazione di traffico intenso che impediva l'apertura completa della portiera. L'assicuratore contro gli infortuni Helsana ha negato le prestazioni, qualificando l'evento come fenomeno degenerativo o malattia, escludendo sia la nozione di infortunio sia quella di lesione corporale parificata. Il ricorrente ha impugnato la decisione cantonale davanti al Tribunale federale, sostenendo che il difetto della protesi costituisse un fattore esterno straordinario e repentino, e chiedendo l'accertamento dell'obbligo di prestazione dell'assicuratore.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, confermando l'esclusione delle prestazioni assicurative. I giudici hanno ritenuto che la rottura della protesi non configuri un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA, poiché il movimento compiuto dall'assicurato uscendo dall'automobile, seppur con la portiera non completamente aperta a causa del traffico, rientra nelle situazioni quotidiane e usuali, mancando così il requisito del fattore causale esterno straordinario. La presunta difettosità della protesi è stata considerata un mero fattore interno al corpo umano, irrilevante per la qualificazione giuridica dell'evento.
Inoltre, il Tribunale ha escluso la sussistenza di una lesione corporale parificata a un infortunio secondo l'art. 9 cpv. 2 OAINF. Poiché la frattura ha interessato esclusivamente la struttura protesica e non l'osso circostante, trova applicazione l'art. 9 cpv. 3 OAINF, che disciplina specificamente le protesi danneggiate da cause interne o difetti di fabbricazione, escludendole dalla copertura dell'assicurazione contro gli infortuni salvo che il danno sia provocato da un infortunio esterno, ipotesi non verificatasi nel caso concreto. Le norme citate negli art. 12 e 36 LAINF sono state invocate solo per contestualizzare la regolamentazione delle protesi, senza fondare direttamente la decisione negativa.
Regesto
Art. 4 ATSG; Art. 9 Abs. 2 und 3 UVV; Unfallbegriff, Prothese, unfallähnliche Körperschädigung. Der Bruch einer Prothese stellt keinen Unfall im Rechtssinn dar, denn der Vorgang beschränkte sich auf ein Geschehen im Körperinnern und war überdies nicht ungewöhnlich (E. 4.3.2). Auch handelt es sich nicht um eine unfallähnliche Körperschädigung (E. 5.3). Regeste Art. 4 LPGA; art. 9 al. 2 et 3 OLAA; notion d'accident, prothèse, lésion assimilée à un accident. La rupture d'une prothèse ne constitue pas un accident au sens juridique du terme dès lors qu'il s'agit d'un processus qui s'est produit à l'intérieur du corps humain et qui, de surcroît, ne présente pas un caractère extraordinaire (consid. 4.3.2). On ne se trouve pas non plus en présence d'une lésion assimilée à un accident (consid. 5.3). Regesto Art. 4 LPGA; art. 9 cpv. 2 e 3 OAINF; nozione di infortunio, protesi, lesione corporale parificata. La rottura di una protesi non configura un infortunio, trattandosi di un solo fattore interno al corpo umano e oltretutto non straordinario (consid. 4.3.2). Nemmeno si tratta di una lesione corporale parificata a un infortunio (consid. 5.3).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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