Contabile accusato di appropriazione indebita: censure appellatorie sui fatti e sulla pena infondate, ricorso respinto (art. 105 cpv. 2 LTF)
- Data
- 11.11.2024
- Numero d'incarto
- 6B 135/2023
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 78 LTF Art. 80 LTF Art. 81 LTF Art. 90 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF
Riassunto
Un contabile responsabile della biglietteria e del personale presso una società ticinese viene condannato per ripetuta appropriazione indebita dopo aver prelevato denaro dalla cassa registratrice in 47 occasioni tra giugno e settembre 2017, celando i prelievi tramite operazioni di storno e falsificando documenti contabili. La Corte d'appello conferma la condanna e accoglie parzialmente l'appello incidentale della parte civile, condannando l'imputato al risarcimento del danno. L'imputato propone ricorso al Tribunale federale lamentando violazione dei diritti della difesa, arbitrarietà nell'accertamento dei fatti e sproporzione della pena.
Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile, confermando la condanna per appropriazione indebita e il risarcimento del danno. Il ricorso risulta in gran parte inammissibile poiché il ricorrente si limita a rinviare alle arringhe difensive dei gradi precedenti e a formulare critiche di natura meramente appellatoria senza dimostrare un accertamento dei fatti manifestamente inesatto o arbitrario ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 LTF.
Sul merito, la corte suprema non ravvisa alcun arbitrio nella valutazione delle prove indiziarie convergenti utilizzate dall'autorità cantonale per identificare l'imputato come autore delle malversazioni. Gli indizi considerati includono la presenza costante del ricorrente in ufficio negli orari degli storni, verificata tramite log informatici, la situazione finanziaria precaria caratterizzata da un tenore di vita superiore alle entrate e l'esaurimento delle riserve finanziarie proprio nel periodo dei fatti, nonché un messaggio email inviato poco prima dell'inizio delle malversazioni volto a eliminare le fatture cartacee per ostacolare future ricostruzioni contabili. Le censure relative alla presunta violazione del principio della parità delle armi e all'onere della prova vengono rigettate poiché l'imputato non dimostra che il rifiuto di assumere ulteriori prove fosse arbitrario o che vi fosse stata un'inversione dell'onere probatorio.
Anche le doglianze sulla commisurazione della pena sono infondate; il ricorrente non spiega in che modo la sanzione pecuniaria e la multa violino il diritto, limitandosi a chiedere una riduzione generica senza provare un abuso del potere discrezionale del giudice cantonale. Infine, il risarcimento del danno accordato alla parte civile B.________ SA è confermato in quanto corrisponde esattamente alla somma degli importi oggetto degli storni ingiustificati accertati nei gradi precedenti, accertamenti che non possono essere contestati in sede federale con mere argomentazioni di plausibilità. Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente soccombente.
Regesto
Ripetuta appropriazione indebita; arbitrario | Infrazione
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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