Ricorrente impugna calcolo del minimo d'esistenza nell'esecuzione: ricorso al Tribunale federale inammissibile per mancanza di motivazione adeguata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF)
- Data
- 12.11.2019
- Numero d'incarto
- 5A 866/2019
- Esito
- Inammissibile
Norme determinanti
Riassunto
A.________ ha promosso un ricorso al Tribunale federale contro la sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva respinto il suo ricorso avverso il calcolo del minimo d'esistenza effettuato dall'Ufficio di esecuzione di Lugano nell'ambito di un pignoramento dei redditi. Il ricorso riguardava la richiesta di riconoscimento della rata reale del premio della cassa malati, ma non conteneva una motivazione conforme ai requisiti di legge. Il Tribunale federale ha esaminato la questione dell'ammissibilità del ricorso.
Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso di A.________ perché manifestamente non motivato in modo sufficiente ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LTF: la ricorrente non ha affrontato i dettagliati argomenti della sentenza impugnata né ha spiegato in che modo questa leda il suo diritto, limitandosi a elencare le difficoltà economiche della propria famiglia. Di conseguenza, il ricorso è stato deciso nella procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Pur essendo il ricorso privo della firma manoscritta richiesta dall'art. 42 cpv. 5 LTF, il Tribunale ha rinunciato a impartire un termine di sanatoria data la natura manifestamente infondata della motivazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non sono state prelevate spese giudiziarie. Il Tribunale federale non ha esaminato la questione sostanziale relativa al calcolo del minimo d'esistenza e alla deducibilità del premio per l'assicurazione complementare contro le malattie ai sensi dell'art. 93 LEF.
Regesto
calcolo del minimo d'esistenza | Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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