Effetto sospensivo comminatoria fallimento: ricorso inammissibile per mancata motivazione diritti costituzionali (art. 106 cpv. 2 LTF)
- Data
- 04.08.2026
- Numero d'incarto
- 5A_683/2026
- Corte
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Esito
- Inammissibile
Norme determinanti
Riassunto
La società A.________ SA ha contestato la comminatoria di fallimento emessa dall'Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione promossa dalla società B.________ SA e ha chiesto l'effetto sospensivo al proprio ricorso cantonale. La Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ticinese ha respinto l'istanza di effetto sospensivo, rilevando che la ricorrente non aveva menzionato né contestato la decisione della Giudicatura di pace che dava atto del ritiro integrale dell'opposizione al precetto esecutivo. La società debitrice ha quindi proposto ricorso federale chiedendo l'annullamento del decreto e la concessione dell'effetto sospensivo, lamentando la violazione del divieto di arbitrio e del diritto di essere sentita.
Il Tribunale federale dichiara inammissibile il ricorso in materia civile contro il decreto che ha respinto l'effetto sospensivo alla comminatoria di fallimento. La decisione impugnata costituisce una misura cautelare ai sensi dell'art. 98 LTF, per cui il ricorrente può invocare unicamente la violazione di diritti costituzionali. Secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, tali censure devono essere sollevate e motivate in modo chiaro e dettagliato, con argomentazione puntuale attinente alla decisione impugnata.
Nel caso concreto, la ricorrente si limita ad affermare genericamente che l'autorità di vigilanza non avrebbe tenuto conto di una riserva espressa nel ritiro dell'opposizione, di un pagamento parziale effettuato e del rischio che la comminatoria riguardi importi già soddisfatti. Tuttavia, essa non si confronta seriamente con il decreto impugnato, il quale era fondato sul presumibile insuccesso del gravame cantonale e sulla circostanza che la ricorrente non aveva mai contestato la decisione della Giudicatura di pace attestante il ritiro integrale dell'opposizione. Le censure relative all'esistenza, al fondamento e allo scoperto attuale del debito esulavano inoltre dalla competenza dell'Ufficio di esecuzione. Il ricorso disattende pertanto le severe esigenze di motivazione prescritte dall'art. 106 cpv. 2 LTF ed è manifestamente insufficientemente motivato.
Di conseguenza, il ricorso viene dichiarato inammissibile ed evaso nella procedura semplificata ex art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. L'istanza di effetto sospensivo al ricorso federale diventa priva d'oggetto con l'emanazione della sentenza. Le spese giudiziarie di CHF 500 sono poste a carico della ricorrente soccombente ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LTF.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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