Justizze.

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Justizze. Art. 957a CO

Tribunale federale

Amministratore firma leasing auto inutile per società sottocapitalizzata: danno patrimoniale e obbligo contabilità sussistono (art. 158 n. 1 CP; art. 957a CO)

Data
18.08.2026
Numero d'incarto
6B_322/2026
Corte
I. Strafrechtliche Abteilung
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 106 LTF Art. 41 CO Art. 957a CO Art. 158 CP Art. 325 CP

Riassunto

Un amministratore unico di una società anonima ticinese viene accusato di amministrazione infedele per aver stipulato un contratto di leasing di un'autovettura Mercedes-Benz del valore di 105'000 franchi, sapendo che il veicolo non serviva alla società ma sarebbe stato noleggiato a terzi dall'azionista unico, e di inosservanza delle norme legali sulla contabilità per non aver tenuto i libri commerciali nel 2020. Il ricorrente impugna la condanna penale sostenendo che l'azionista aveva garantito personalmente il pagamento delle rate e che il termine per la contabilità scadeva sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio.

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile, confermando la condanna per amministrazione infedele e inosservanza delle norme contabili. I giudici federali rilevano che le censure del ricorrente sull'accertamento dei fatti sono inammissibili perché non dimostrano l'arbitrio richiesto dall'art. 106 cpv. 2 LTF, limitandosi a proporre una diversa interpretazione degli atti senza confutare puntualmente le valutazioni della corte cantonale.

Nel merito, la corte conferma che la dichiarazione manoscritta dell'azionista di pagare le rate non esonera l'amministratore dalle sue responsabilità, poiché la società B.________ SA rimaneva l'unica debitrice contrattuale verso la società di leasing C.________ SA e risultava sottocapitalizzata e priva di liquidità. Il danno patrimoniale ex art. 158 n. 1 CP sussiste anche senza quantificazione precisa, essendo costituito dalla messa in pericolo del patrimonio derivante dalla stipula di un contratto oneroso e privo di interesse sociale. Inoltre, l'obbligo di tenere la contabilità ex art. 325 cpv. 1 CP va distinto dalla presentazione dei conti ex art. 958 cpv. 3 CO: la contabilità deve essere tenuta in modo sistematico e continuo ai sensi dell'art. 957a cpv. 2 CO, indipendentemente dai termini semestrali per il bilancio. Le spese giudiziarie di 3'000 franchi sono poste a carico del ricorrente.

La decisione chiarisce che la garanzia personale di un azionista non elimina il pregiudizio patrimoniale della società quando questa è l'unica obbligata contrattuale, e ribadisce la distinzione tra tenuta continua della contabilità e redazione periodica dei conti annuali.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.