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Justizze. Art. 42 LTF

Tribunale federale

Ricorso penale per danneggiamento: inammissibile per mancata motivazione su legittima difesa e censure arbitrarie (art. 42 cpv. 2 LTF)

Data
18.08.2026
Numero d'incarto
6B_768/2025
Corte
I. Strafrechtliche Abteilung
Esito
Inammissibile

Norme determinanti

Art. 42 LTF Art. 97 LTF Art. 106 LTF

Riassunto

A.________ ha proposto ricorso in materia penale contro la sentenza della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino che aveva confermato la condanna per danneggiamento consistente nella manomissione dell'impianto idraulico della cucina della sorella comproprietaria. Il ricorrente ha contestato l'accertamento fattuale invocando arbitrio nella valutazione delle prove e il principio in dubio pro reo, chiedendo il proscioglimento e un indennizzo ex art. 429 CPP. In via subordinata ha eccepito la sussistenza della legittima difesa ex art. 15 CP, sostenendo che la conclusione dell'autorità precedente fosse arbitraria e contraria alla documentazione prodotta.

Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata motivazione conforme alle esigenze procedurali. La censura relativa alla legittima difesa è risultata inammissibile poiché il ricorrente si è limitato a riprodurre le argomentazioni dell'appello senza confrontarsi specificamente con i considerandi della sentenza impugnata, come richiesto dall'art. 42 cpv. 2 LTF; egli ha sostituito il termine "appellante" con "ricorrente" aggiungendo solo qualche frase supplementare e citazioni estranee all'incarto, senza spiegare perché la decisione precedente violerebbe il diritto.

Anche la doglianza sull'arbitrio nell'accertamento dei fatti è stata dichiarata inammissibile in quanto priva di dimostrazione dell'insostenibilità delle valutazioni cantonali. Il ricorrente ha proposto una propria interpretazione alternativa delle prove basata sui conflitti condominiali, ma non ha dimostrato che gli accertamenti della CARP fossero insostenibili o manifestamente errati ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF. La corte cantonale aveva infatti motivato in modo articolato il contesto litigioso, confutando la tesi difensiva ritenuta inverosimile e rilevando elementi probatori univoci quali l'accesso esclusivo al locale tecnico tramite chiavi procurate in modo atipico e la presenza del ricorrente nei giorni precedenti al misfatto. Gli accertamenti fattuali restano pertanto vincolanti per il Tribunale federale ex art. 105 cpv. 1 LTF.

È stata inoltre dichiarata inammissibile l'istanza di conciliazione datata 8 agosto 2025 allegata al ricorso, essendo un fatto nuovo sopraggiunto dopo l'emanazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono state poste a carico del ricorrente ex art. 66 cpv. 1 LTF, mentre non sono stati accordati ripetibili agli opponenti in assenza di scambio di scritti ex art. 68 LTF.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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