Datrice di lavoro licenzia dipendente poco dopo sua richiesta di diritti: licenziamento ritorsivo accertato e indennità ridotta a cinque mensilità (art. 336 cpv. 1 lett. d CO e art. 336a cpv. 2 CO)
- Data
- 30.11.2017
- Numero d'incarto
- 4A_164/2017
- Corte
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 75 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 336 CO Art. 336a CO
Riassunto
Una società ha licenziato un dipendente con effetto al 30 aprile 2011, comunicandogli la disdetta il 27 gennaio 2011, pochi giorni dopo che questi aveva inviato una lettera del 20 gennaio 2011 per far valere pretese salariali. Il dipendente ha chiesto un'indennità per licenziamento abusivo e il pagamento di ore straordinarie e sabati lavorati. Il Giudice di prime cure ha riconosciuto parzialmente la domanda, condannando la datrice di lavoro a pagare un'indennità di circa sei mesi di salario e retribuzioni per ore supplementari e straordinarie. La società ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che ha confermato il carattere abusivo del licenziamento ma ha ridotto l'indennità a cinque mesi di salario. La società ha quindi presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale svizzero contro questa sentenza, contestando sia il riconoscimento del licenziamento abusivo sia l'ammontare dell'indennità.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della datrice di lavoro, confermando che il licenziamento era abusivo ai sensi dell'articolo 336 capoverso 1 lettera d del Codice delle obbligazioni, poiché la coincidenza temporale tra la lettera del 20 gennaio 2011 con cui il dipendente aveva fatto valere pretese salariali e la comunicazione di licenziamento del 27 gennaio 2011 costituiva un serio indizio di natura ritorsiva, e poiché la datrice di lavoro non aveva dimostrato che la ristrutturazione economica fosse il vero motivo scatenante del licenziamento, né perché questo fosse avvenuto proprio il 27 gennaio 2011 e solo nei confronti del dipendente, né perché non fosse stato esteso ad altri dipendenti con mansioni analoghe; al contrario, i licenziamenti di altri dipendenti avvenuti solo a partire da febbraio 2011 dimostravano che la situazione economica era ancora tollerabile a gennaio e che il licenziamento poteva essere differito. Inoltre, la buona fede del dipendente era accertata vincolantemente dalla sentenza impugnata e non contestata con motivazione adeguata. Per quanto riguarda l'indennità, il Tribunale federale ha confermato la riduzione a fr. 50'000.-- (pari a quasi cinque mesi di salario) stabilita dal Tribunale d'appello, poiché il dipendente aveva oltre 50 anni e 14 anni di servizio irreprensibile senza alcuna colpa concorrente, e poiché un'indennità di cinque mesi rientra nella media riconosciuta dalla giurisprudenza per licenziamenti abusivi ai sensi dell'articolo 336 cpv. 1 lett. d CO, mentre la datrice di lavoro non ha dimostrato alcun abuso di apprezzamento da parte del Tribunale d'appello. Le norme portanti sono l'articolo 336 cpv. 1 lett. d CO per l'accertamento del licenziamento abusivo e l'articolo 336a cpv. 2 CO per la determinazione dell'indennità. La ricorrente deve sopportare le spese giudiziarie federali di fr. 2'500.-- e rifondere all'opponente fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili. La decisione è notevole perché conferma l'approccio rigoroso del Tribunale federale nell'esame dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione della prova in materia di licenziamento ritorsivo, ribadendo che la mera esistenza di difficoltà economiche non basta a escludere il carattere abusivo quando manca la dimostrazione del nesso causale diretto e tempestivo tra crisi e licenziamento specifico.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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