Riciclaggio di proventi da corruzione passiva estera anteriore al 2006: applicabile la doppia punibilità astratta (art. 305bis n. 3 CP)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 136 IV 179 · BGE 136 IV 179 · ATF 136 IV 179
- Data
- 21.10.2010
- Numero d'incarto
- BGE 136 IV 179
- Corte
- CH_BGE_006
- Esito
- Accolto
Norme determinanti
Riassunto
Un funzionario pubblico della Regione Autonoma Valle d'Aosta ha percepito tangenti tra il 2000 e il 2003 in cambio dell'attribuzione di appalti pubblici, versando gran parte delle somme su conti bancari svizzeri gestiti da due consulenti. Il Ministero pubblico della Confederazione ha aperto un procedimento penale per riciclaggio di denaro contro il funzionario e i consulenti. Il Tribunale penale federale ha condannato il funzionario solo per alcuni capi d'accusa, ritenendo non punibile il riciclaggio dei proventi derivanti da corruzione passiva perpetrata prima dell'entrata in vigore dell'art. 322septies cpv. 2 CP, applicando il principio della doppia punibilità concreta. Contro questa sentenza il Ministero pubblico ha interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale.
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso del Ministero pubblico della Confederazione, stabilendo che nell'ambito dell'art. 305bis n. 3 CP trova applicazione il principio della doppia punibilità astratta e non quello concreto. Di conseguenza, risulta punibile il riciclaggio di denaro proveniente dalla corruzione passiva commessa prima del 1° luglio 2006 in uno Stato estero da un funzionario di tale Stato, anche se tale reato non era direttamente tutelato dal diritto penale svizzero all'epoca dei fatti.
La Corte ha motivato la decisione analizzando la genesi, lo scopo e il bene giuridico protetto dall'art. 305bis CP. La disposizione mira principalmente alla lotta contro il crimine organizzato, che utilizza sistematicamente la corruzione come strumento operativo. Poiché la Svizzera garantisce assistenza giudiziaria illimitata nei procedimenti esteri relativi alla corruzione interpretando l'esigenza della doppia punibilità in modo astratto ai sensi dell'art. 64 AIMP, sarebbe incoerente limitare la tutela dell'amministrazione della giustizia estera nel contesto del riciclaggio. Applicare la doppia punibilità concreta avrebbe significato escludere dalla punibilità il riciclaggio di denaro corruttivo proveniente da Stati esteri, vanificando le pretese confiscatorie straniere che il legislatore svizzero intende proteggere. Il Tribunale penale federale ha pertanto violato il diritto federale applicando erroneamente il criterio della doppia punibilità concreta invece di quello astratto.
La decisione chiarisce definitivamente che, per i reati di corruzione passiva commessi all'estero, è sufficiente che il comportamento sia sanzionato sia dal diritto dello Stato estero che dal diritto penale svizzero in termini astratti, senza necessità che l'antefatto costituisca concretamente reato secondo la concezione giuridica elvetica vigente al momento della commissione del fatto.
Regesto
Art. 305 bis Ziff. 3 StGB, aArt. 315 und Art. 322 quater StGB; Waschen von Vermögenswerten aus passiver Bestechung, beidseitige Strafbarkeit. Im Bereich von Art. 305 bis Ziff. 3 StGB gilt das Prinzip der abstrakten beidseitigen Strafbarkeit. Daher ist das Waschen von Vermögenswerten aus einer von einem fremden Amtsträger im Ausland begangenen passiven Bestechung auch strafbar, wenn diese vor dem 1. Juli 2006 verübt wurde (E. 2). Regeste Art. 305 bis ch. 3 CP, ancien art. 315 et art. 322 quater CP; blanchiment des revenus issus de la corruption passive, double incrimination. Dans le cadre de l'art. 305 bis ch. 3 CP, le principe de la double incrimination abstraite est applicable. Par conséquent, le blanchiment des capitaux issus de la corruption passive d'un fonctionnaire étranger commise dans le pays de celui-ci avant le 1 er juillet 2006 est punissable (consid. 2). Regesto Art. 305 bis n. 3 CP, vecchio art. 315 e art. 322 quater CP; riciclaggio dei proventi della corruzione passiva, doppia punibilità. Nell'ambito dell'art. 305 bis n. 3 CP trova applicazione il principio della doppia punibilità astratta. Risulta pertanto punibile il riciclaggio di denaro proveniente dalla corruzione passiva commessa prima del 1° luglio 2006 in uno Stato estero da un funzionario di tale Stato (consid. 2).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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