Tratta di esseri umani: consenso viziato da povertà e arruolamento diretto punibili; concorso perfetto con riciclaggio (Art. 196 e 305bis StGB)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 128 IV 117 · BGE 128 IV 117 · ATF 128 IV 117
- Data
- 29.04.2002
- Numero d'incarto
- BGE 128 IV 117
- Corte
- CH_BGE_006
- Esito
- Rinvio
Norme determinanti
Riassunto
Il Ministero pubblico del Cantone Ticino ricorre contro la sentenza della Corte di cassazione penale che aveva assolto due gestori di locali notturni dalle accuse di tratta di esseri umani e riciclaggio di denaro. I resistenti avevano organizzato l'arrivo in Svizzera di circa 87 giovani donne provenienti dall'Europa dell'Est, in particolare dalla Lettonia, per farle prostituire nei propri esercizi. La corte cantonale aveva ritenuto che le donne avessero acconsentito liberamente all'attività senza subire costrizioni fisiche o minacce dirette, escludendo così gli estremi del reato di tratta ai sensi dell'articolo 196 del Codice penale. Il Ministero pubblico contesta questa interpretazione sostenendo che lo sfruttamento della difficile situazione economica delle vittime rende il consenso inefficace e che l'arruolamento diretto per il proprio locale costituisce comunque tratta. Viene inoltre contestata l'esclusione del concorso perfetto con il reato di riciclaggio di denaro per i trasferimenti di fondi all'estero derivanti dall'attività illecita.
Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso per cassazione del Ministero pubblico, annullando l'assoluzione dei resistenti per tratta di esseri umani e rinviando la causa alla corte cantonale per nuova decisione. La corte stabilisce che il consenso delle prostitute all'attività sessuale non è efficace quando è determinato da una situazione di vulnerabilità economica, come nel caso specifico in cui le giovani donne provenivano da paesi dell'Est europeo in condizioni di povertà e disoccupazione. Tale consenso viziato integra gli elementi costitutivi del reato di tratta di esseri umani previsto dall'articolo 196 del Codice penale, indipendentemente dall'assenza di violenza fisica o minacce dirette.
La corte modifica la propria giurisprudenza precedente estendendo la fattispecie di tratta anche all'attività del gestore che arruola direttamente all'estero giovani donne in stato di bisogno per impiegarle nel proprio postribolo in Svizzera, senza necessità di intermediazione terziaria. Questo comportamento configura tratta poiché sfrutta la vulnerabilità delle vittime per rifornire il mercato della prostituzione, ledendo il diritto all'autodeterminazione sessuale. Per quanto riguarda il riciclaggio di denaro, la corte precisa che esiste un concorso perfetto tra gli articoli 196 e 305bis del Codice penale: il finanziamento della tratta con proventi illeciti non è un atto accessorio assorbito dal reato principale, ma costituisce un reato autonomo volto a occultare l'origine criminosa dei beni, tutelando un bene giuridico distinto rappresentato dalla corretta amministrazione della giustizia.
La corte conferma invece la condanna per contravvenzione alla legge sugli stranieri per impiego di personale non autorizzato, ritenendo che il possesso di un visto turistico valido, sebbene ottenuto con dichiarazioni mendaci, renda legale l'ingresso e il soggiorno fino a eventuale revoca formale, escludendo così il reato più grave di favoreggiamento dell'ingresso illegale. La causa viene rinviata all'autorità cantonale per verificare i presupposti soggettivi del riciclaggio e quantificare correttamente gli importi oggetto del reato.
Regesto
Art. 1 und 196 StGB; Internationales Abkommen über die Unterdrückung des Handels mit volljährigen Frauen, nullum crimen sine lege, Menschenhandel, Begriff der wirksamen Einwilligung. Zum Verhältnis Staatsvertragsrecht/nationales Recht nach Ablehnung der Verfassungsgerichtsbarkeit (E. 3b). Bei Fehlen einer entsprechenden Bestimmung im Landesrecht schliesst der Grundsatz nullum crimen sine lege die Strafbarkeit eines Verhaltens allein auf der Grundlage eines Staatsvertrages jedenfalls dann aus, wenn dieser nicht direkt anwendbar ist (E. 3b am Ende). Der Tatbestand des Menschenhandels ist in der Regel erfüllt, wenn junge Frauen, die aus dem Ausland kommen, unter Ausnützung ihrer schwierigen Lage zur Ausübung der Prostitution in der Schweiz engagiert werden. Deren Einwilligung in diese Tätigkeit ist nicht wirksam, wenn sie, wie im beurteilten Fall, durch die schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse bedingt ist (E. 4b und c; Präzisierung der Rechtsprechung). Art. 196 StGB ist auch anwendbar auf die Tätigkeit eines Geschäftsführers, der im Ausland Prostituierte für sein Bordell in der Schweiz anwirbt und verpflichtet (E. 6d; Änderung der Rechtsprechung). Art. 196 und 305bis StGB. Zwischen den Tatbeständen des Menschenhandels und der Geldwäscherei besteht echte Konkurrenz. Die Finanzierung des Menschenhandels mit Vermögenswerten, die aus dem Menschenhandel selbst oder aus andern Verbrechen herrühren, ist daher nicht bloss eine durch Art. 196 StGB mitbestrafte Vortat, wenn die Ermittlung der Herkunft der Vermögenswerte aus Verbrechen vereitelt werden soll (E. 7f). Art. 23 Abs. 1 al. 5 und Abs. 4 ANAG. Wer junge Prostituierte beschäftigt, die mit einem unrechtmässig erlangten Touristenvisum in die Schweiz eingereist sind und hier verweilen, um eine Erwerbstätigkeit auszuüben, ist allein wegen Widerhandlung gemäss Art. 23 Abs. 4 ANAG strafbar (E. 9). Regeste Art. 1er et 196 CP; Convention relative à la répression de la traite des femmes majeures, "nullum crimen sine lege", traite d'êtres humains, notion de consentement effectif. Rapport entre le droit conventionnel et le droit interne après le refus d'introduire la juridiction constitutionnelle (consid. 3b). En l'absence d'une disposition spécifique du droit interne, le principe "nullum crimen sine lege" exclut la punissabilité d'un comportement prévu uniquement dans un texte de droit international, en tout cas lorsque celui-ci n'est pas directement applicable (consid. 3b in fine). Les éléments constitutifs du crime de traite d'êtres humains sont en général réunis dans le cas de jeunes prostituées consentantes venues de l'étranger, dans la mesure où on exploite leur situation de vulnérabilité ; en effet, le consentement n'est pas effectif si, comme ici, il résulte de conditions économiques précaires (consid. 4b et c; précision de la jurisprudence). L'art. 196 CP s'applique également à l'activité du gérant qui enrôle et engage à l'étranger des prostituées pour son propre lupanar en Suisse (consid. 6d; modification de la jurisprudence). Art. 196 et 305bis CP. Il y a concours parfait entre les infractions de traite d'êtres humains et de blanchiment d'argent. Dès lors, le financement de la traite par des fonds illicites, provenant de la traite elle-même ou d'une autre activité illégale, ne constitue pas un acte accessoire antécédent coréprimé à l'art. 196 CP si le but visé est de dissimuler l'origine criminelle des fonds (consid. 7f). Art. 23 al. 1 5e phrase et al. 4 LSEE. Celui qui engage de jeunes prostituées, qui sont entrées en Suisse et y résident munies d'un visa de touriste obtenu illégalement afin d'y exercer une activité lucrative, est punissable exclusivement pour infraction à l'art. 23 al. 4 LSEE (consid. 9). Regesto Art. 1 e 196 CP; Convenzione concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni, nullum crimen sine lege, reato di tratta di esseri umani, nozione di consenso effettivo. Rapporto tra diritto convenzionale e interno dopo il rifiuto d'introdurre la giurisdizione costituzionale (consid. 3b). Il principio nullum crimen sine lege esclude, in mancanza di una disposizione specifica di diritto interno, la punibilità di un comportamento esclusivamente in base a un testo internazionale, in ogni caso quando tale testo non è direttamente applicabile (consid. 3b in fine). I presupposti del reato di tratta di esseri umani sono di regola adempiuti nel caso di giovani prostitute consenzienti provenienti dall'estero se viene sfruttata una situazione di vulnerabilità; il consenso non è difatti effettivo se, come nella fattispecie, è motivato da condizioni economiche precarie (consid. 4b e c; precisazione della giurisprudenza). L'art. 196 CP si applica anche all'attività di un gestore che arruola e ingaggia all'estero delle prostitute per il proprio postribolo in Svizzera (consid. 6d; modifica della giurisprudenza). Art. 196 CP e 305bis CP. Sussiste concorso perfetto tra i reati di tratta di esseri umani e di riciclaggio. Pertanto, il finanziamento della tratta con denaro illecito proveniente dalla tratta stessa o da altre attività illegali non è un atto accessorio antecedente corepresso dall'art. 196 CP se lo scopo perseguito è l'occultamento del provento di un crimine (consid. 7f). Art. 23 n. 1 cpv. 5 e n. 4 LDDS. Chi ingaggia giovani prostitute che sono entrate e soggiornano in Svizzera provviste di un visto da turista ottenuto in modo fraudolento per esercitare un'attività lucrativa è punibile esclusivamente per contravvenzione all'art. 23 n. 4 LDDS (consid. 9).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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