Assicurato svizzero curato all'estero: esonero periodo contribuzione accordato nonostante clausola domicilio sproporzionata (art. 14 cpv. 1 lett. b LADI)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 133 V 367 · BGE 133 V 367 · ATF 133 V 367
- Data
- 09.05.2007
- Numero d'incarto
- BGE 133 V 367
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
Un cittadino svizzero, consulente finanziario, ha lavorato in Svizzera per oltre 26 anni fino al 2001, quando ha rassegnato le dimissioni per motivi di salute legati a gravi alterazioni degenerative cervicali e lombari. Su indicazione medica, si è trasferito all'estero per cure specifiche in ambiente climatico adeguato, soggiornando in Grecia, Italia e Austria dal giugno 2001 al marzo 2003. Rientrato in Svizzera e dichiarato pienamente abile al lavoro nel febbraio 2003, ha richiesto le indennità di disoccupazione chiedendo l'esonero dall'adempimento del periodo di contribuzione previsto dalla legge assicurativa contro la disoccupazione. L'autorità cantonale ha negato l'esonero poiché durante il periodo di malattia l'assicurato non era domiciliato in Svizzera, condizione richiesta dalla normativa interna vigente. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto il gravame dell'assicurato, annullando la decisione negativa e rinviando gli atti all'amministrazione per verificare gli altri requisiti legali.
Il Tribunale federale respinge il ricorso della Segreteria di Stato dell'economia e conferma la sentenza cantonale che riconosce il diritto all'esonero dal periodo di contribuzione. La Corte stabilisce che l'esenzione prevista dall'articolo 14 capoverso 1 lettera b della Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'articolo 7 numero 2 del Regolamento CEE n. 1612/68.
Nel caso concreto, la clausola di domicilio in Svizzera introdotta dalla normativa nazionale rappresenta una discriminazione indiretta nei confronti dei lavoratori migranti o dei cittadini che hanno soggiornato all'estero per motivi di salute. Sebbene tale requisito sia idoneo ad accertare un nesso reale con il mercato del lavoro elvetico, esso risulta sproporzionato e non oggettivamente giustificato nella fattispecie specifica. L'assicurato, avendo lavorato ininterrottamente in Svizzera per 26 anni prima di trasferirsi temporaneamente all'estero per cure mediche necessarie, mantiene un legame sufficiente con il mercato del lavoro nazionale, rendendo superflua la rigida applicazione della condizione di residenza fisica durante il periodo di malattia.
Il Tribunale federale afferma inoltre che il divieto di discriminazione sancito dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone prevale sulla disposizione di legge federale contraria, anche se quest'ultima è stata emanata consapevolmente per limitare gli effetti dell'Accordo. Tale prevalenza deriva dalla natura dell'Accordo quale strumento volto a garantire diritti fondamentali e dalla tutela dei diritti umani implicita nel divieto di discriminazione. Di conseguenza, l'assicurato deve essere equiparato ai lavoratori residenti in Svizzera ed esonerato dall'obbligo contributivo per il periodo di malattia trascorso all'estero.
Regesto
Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG (in der seit 1. Januar 2003 gültigen Fassung); Art. 2 FZA; Art. 9 Abs. 2 von Anhang I zum FZA; Art. 7 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1612/68: Rechtliche Natur der Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit und Euro-Kompatibilität der schweizerischen Wohnsitzklausel. Die Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit gemäss Art. 14 Abs. 1 AVIG stellt einen sozialen Vorteil im Sinne des Art. 7 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1612/68 und, als Ausfluss davon, des Art. 9 Abs. 2 von Anhang I zum FZA dar (E. 8.8). Als Instrument zur Bestätigung eines realen Bezugs zum schweizerischen Arbeitsmarkt ist die mit Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG eingefügte Bedingung eines schweizerischen Wohnsitzes im konkreten Fall weder objektiv gerechtfertigt noch verhältnismässig (E. 9.8). Das vertragliche Diskriminierungsverbot (Art. 9 Abs. 2 von Anhang I zum FZA) geht vorliegend der Regelung in Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG vor (E. 11.6). Regeste Art. 14 al. 1 let. b LACI (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2003); art. 2 ALCP; art. 9 al. 2 annexe I ALCP; art. 7 par. 2 du règlement n° 1612/68: Nature juridique de la libération des conditions relatives à la période de cotisation et caractère eurocompatible de la condition du domicile en Suisse. La libération des conditions relatives à la période de cotisation selon l'art. 14 al. 1 LACI constitue un avantage social au sens de l'art. 7 par. 2 du règlement n° 1612/68 et, partant, de l'art. 9 al. 2 annexe I ALCP (consid. 8.8). Bien que ce soit un moyen propre à établir l'existence d'un lien réel avec le marché suisse du travail, l'exigence du domicile en Suisse prescrite à l'art. 14 al. 1 let. b LACI n'apparaît pas, dans le cas concret, objectivement justifiée ni proportionnelle (consid. 9.8). Dans le cas particulier, l'interdiction de discrimination de l'accord (art. 9 al. 2 annexe I ALCP) prévaut contre la réglementation prévue à l'art. 14 al. 1 let. b LACI (consid. 11.6). Regesto Art. 14 cpv. 1 lett. b LADI (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003); art. 2 ALC; art. 9 cpv. 2 allegato I ALC; art. 7 n. 2 del regolamento n. 1612/68: Natura giuridica dell'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione ed euro-compatibilità della clausola di domicilio svizzero. L'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione di cui all'art. 14 cpv. 1 LADI costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7 n. 2 del regolamento n. 1612/68 e, di riflesso, dell'art. 9 cpv. 2 allegato I ALC (consid. 8.8). Pur rappresentando uno strumento idoneo all'accertamento dell'esistenza di un nesso reale con il mercato del lavoro elvetico, la condizione di domicilio svizzero introdotta dall'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI non appare, alla luce del caso di specie, obiettivamente giustificata e proporzionata (consid. 9.8). Il divieto di discriminazione convenzionale (art. 9 cpv. 2 allegato I ALC) prevale nella situazione concreta sulla disciplina di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI (consid. 11.6).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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