Justizze.

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Justizze. Art. 5 LFLP

Tribunale federale

Frontaliere avvia attività indipendente in Italia: pagamento prestazione d'uscita negato per mancata prova assenza assicurazione obbligatoria (art. 5 cpv. 1 lett. a e art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP)

BGE / ATF / DTF
DTF 137 V 181 · BGE 137 V 181 · ATF 137 V 181
Data
18.04.2011
Numero d'incarto
BGE 137 V 181
Corte
CH_BGE_007
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 190 Cost Art. 5 FZG Art. 5 LFLP Art. 25f LFLP

Riassunto

Un frontaliere italiano nato nel 1971 cessa il rapporto di lavoro dipendente in Svizzera il 24 ottobre 2008 e avvia un'attività indipendente di tinteggiature e verniciature in Italia a partire dal 6 marzo 2009. Egli richiede alla fondazione collettiva LPP il pagamento in contanti integrale della prestazione d'uscita, inclusa la parte obbligatoria. La fondazione concede solo la parte sovraobbligatoria, opponendosi al versamento della quota LPP obbligatoria poiché il ricorrente non ha fornito prova documentale di non essere soggetto ad assicurazione obbligatoria per vecchiaia, invalidità e superstiti nello Stato di destinazione. Il Tribunale cantonale respinge il ricorso per insufficienza probatoria. Il ricorrente impugna la sentenza sostenendo l'applicabilità dell'art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP e lamentando disparità di trattamento rispetto a chi avvia attività indipendente in Svizzera.

Il Tribunale federale respinge il ricorso confermando il diniego del pagamento in contanti della prestazione d'uscita obbligatoria. La corte stabilisce che la fattispecie del frontaliere che lascia definitivamente la Svizzera per intraprendere un'attività indipendente in uno Stato membro UE rientra esclusivamente nella disciplina dell'art. 5 cpv. 1 lett. a LFLP e non nella lett. b, applicandosi pertanto le restrizioni dell'art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP.

Tale limitazione deriva dal recepimento dell'art. 10 n. 2 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 nel diritto interno svizzero; ai sensi dell'art. 190 Cost., il Tribunale federale è vincolato da tale norma di diritto internazionale, che vieta il rimborso dei contributi fintanto che sussista un obbligo assicurativo obbligatorio in un altro Stato membro. Non sussiste quindi alcuna disparità di trattamento illegittima rispetto a chi avvia attività indipendente in territorio svizzero.

Nel caso concreto, il ricorrente non ha assolto l'onere della prova richiesto dall'art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP. Nonostante fosse stato espressamente invitato dall'istituto di previdenza il 21 aprile 2009 e assistito da un'organizzazione sindacale, egli si è limitato a produrre l'iscrizione al registro delle imprese italiana e un prospetto riepilogativo INPS, documenti insufficienti a dimostrare l'assenza di copertura obbligatoria per i rischi di vecchiaia, invalidità e superstiti in Italia. Al contrario, tali documenti potevano suggerire l'esistenza di un obbligo assicurativo, giustificando pienamente il rifiuto della fondazione di procedere al pagamento in contanti della quota obbligatoria.

Regesto

Art. 5 Abs. 1 lit. a und b, Art. 25f Abs. 1 lit. a FZG; Art. 10 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71; Art. 190 BV; Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit in Italien und Gesuch um Barauszahlung der Austrittsleistung. Das Gesuch um Barauszahlung der Austrittsleistung (obligatorischer Teil) an einen Grenzgänger, der seine Tätigkeit als Angestellter in der Schweiz aufgibt, um eine selbständige Erwerbstätigkeit in Italien aufzunehmen, beurteilt sich nach den Voraussetzungen des Art. 5 Abs. 1 lit. a FZG (E. 6.2.3). Mit der Einschränkung gemäss Art. 25f Abs. 1 FZG wurde eine gemeinschaftsrechtliche Regelung (Art. 10 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1408/71) in das innerstaatliche Recht umgesetzt; das Bundesgericht ist daran gebunden (E. 6.3). Beweis der fehlenden Versicherungsunterstellung in Italien und Amtshilfe (E. 7.2). Regeste Art. 5 al. 1 let. a et b, art. 25f al. 1 let. a LFLP; art. 10 par. 2 du Règlement (CEE) n° 1408/71; art. 190 Cst.; commencement d'une activité indépendante en Italie et demande de paiement comptant de la prestation de sortie. La demande de paiement comptant de la prestation de sortie (pour la part obligatoire) faite par un frontalier qui cesse son activité salariée en Suisse pour entreprendre une activité indépendante en Italie est soumise aux conditions de l'art. 5 al. 1 let. a LFLP (consid. 6.2.3). La limitation prévue à l'art. 25f al. 1 LFLP est due à la réception du droit communautaire dans le droit interne (art. 10 al. 2 du Règlement n° 1408/71) et lie le Tribunal fédéral (consid. 6.3). Preuve du défaut d'assujettissement en Italie et assistance administrative (consid. 7.2). Regesto Art. 5 cpv. 1 lett. a e b, art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP; art. 10 n. 2 del Regolamento (CEE) n. 1408/71; art. 190 Cost.; avvio di un'attività indipendente in Italia e richiesta di pagamento in contanti della prestazione d'uscita. La domanda di pagamento in contanti della prestazione d'uscita (per la parte obbligatoria) del frontaliere che cessa la propria attività salariata in Svizzera per intraprenderne una indipendente in Italia soggiace alle condizioni dell'art. 5 cpv. 1 lett. a LFLP (consid. 6.2.3). La limitazione posta dall'art. 25f cpv. 1 LFLP è dovuta alla ricezione, nel diritto interno, del diritto comunitario (art. 10 n. 2 del Regolamento n. 1408/71) e vincola il Tribunale federale (consid. 6.3). Prova del mancato assoggettamento in Italia e assistenza amministrativa (consid. 7.2).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

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