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Justizze. Art. 9 ALC

Tribunale federale

Frontaliero italiano: indennità per cambiamento di occupazione ridotta proporzionalmente ai giorni svolti in Svizzera (Art. 9 cpv. 2 ALC)

BGE / ATF / DTF
DTF 134 V 284 · BGE 134 V 284 · ATF 134 V 284
Data
05.06.2008
Numero d'incarto
BGE 134 V 284
Corte
CH_BGE_007
Esito
Parzialmente accolto

Norme determinanti

Art. 9 ALC Art. 86 OPI

Riassunto

Un cittadino italiano residente a Varese ha lavorato come operaio frontaliero presso un'azienda svizzera produttrice di gomma dal febbraio all'agosto 2005. A seguito di un'allergia cutanea contratta durante l'attività lavorativa, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni lo ha dichiarato inidoneo a tale mansione e gli ha rifiutato l'indennità per cambiamento di occupazione poiché non aveva maturato i 300 giorni minimi di attività pericolosa presso un datore di lavoro svizzero. Il ricorrente ha sostenuto che i periodi di attività pericolosa svolti precedentemente presso un datore di lavoro in Italia dovessero essere presi in considerazione per soddisfare il requisito temporale previsto dalla normativa svizzera.

Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto all'indennità ma riducendone l'importo in proporzione ai giorni effettivamente lavorati in Svizzera. La Corte ha qualificato l'indennità per cambiamento di occupazione come vantaggio sociale ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 Allegato I ALC, escludendola invece dall'applicazione del regolamento CEE 1408/71 poiché non costituisce né prestazione per malattia professionale né sussidio di disoccupazione.

Essendo un vantaggio sociale, la prestazione rientra nel principio di parità di trattamento che vieta discriminazioni indirette verso i lavoratori migranti. Il requisito dei 300 giorni presso un datore di lavoro svizzero è stato ritenuto indirettamente discriminatorio, poiché più difficile da soddisfare per i frontalieri rispetto ai residenti nazionali. Tuttavia, tale requisito è giustificato oggettivamente dal carattere contributivo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, finanziata esclusivamente dai premi dei datori di lavoro svizzeri soggetti alla LAINF.

Per conciliare il divieto di discriminazione con la natura contributiva della prestazione, il Tribunale ha stabilito che i periodi di attività pericolosa svolti in Italia possono essere considerati solo ai fini del calcolo proporzionale dell'indennità. L'importo dovuto viene pertanto determinato in base al rapporto tra i giorni di attività pericolosa svolti presso un datore di lavoro svizzero e i 300 giorni previsti dall'art. 86 cpv. 1 lett. b OPI. La causa è stata rinviata all'INSAI per verificare l'effettivo svolgimento della stessa attività pericolosa in Italia e l'adempimento degli altri presupposti assicurativi.

Le spese processuali sono state ripartite tra le parti in considerazione dell'esito parziale del gravame.

Regesto

Art. 84 Abs. 2 UVG; Art. 86 VUV; Art. 9 Abs. 2 Anhang 1 FZA; Art. 7 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68; Übergangsentschädigung. Berücksichtigung der Zeitabschnitte, während denen ein italienischer Staatsangehöriger eine gefährdende Tätigkeit bei einem Arbeitgeber in Italien ausgeübt hat, zur Erfüllung der gesetzlichen Mindestdauer von 300 Tagen bei einem der obligatorischen Unfallversicherung unterstellten Arbeitgeber. Bei Erfüllung der übrigen Anspruchsvoraussetzungen für die Zusprechung der Versicherungsleistung ist der Betrag der geschuldeten Übergangsentschädigung entsprechend dem Verhältnis zwischen der Dauer der beim UVG-unterstellten Arbeitgeber ausgeübten gefährdenden Tätigkeit und der 300-tägigen Dauer gemäss Art. 86 Abs. 1 lit. b VUV festzusetzen (E. 4). Regeste Art. 84 al. 2 LAA; art. 86 OPA; art. 9 al. 2 annexe I ALCP; art. 7 par. 2 du règlement (CEE) no 1612/68; indemnité pour changement d'occupation. Prise en considération des périodes pendant lesquelles un citoyen italien a exercé une activité dangereuse pour un employeur en Italie, pour l'accomplissement de la période légale minimale de 300 jours auprès d'un employeur assujetti à l'assurance obligatoire contre les accidents. Sous réserve des autres conditions du droit aux prestations d'assurance, il convient d'allouer une indemnité pour changement d'occupation réduite, proportionnelle au rapport entre la durée d'exercice d'une activité dangereuse au service d'un employeur assujetti à la LAA et les 300 jours fixés par l'art. 86 al. 1 let. b OPA (consid. 4). Regesto Art. 84 cpv. 2 LAINF; art. 86 OPI; art. 9 cpv. 2 Allegato I ALC; art. 7 n. 2 del regolamento (CEE) n. 1612/68; indennità per cambiamento di occupazione. Presa in considerazione dei periodi di attività pericolosa compiuti da un cittadino italiano presso un datore di lavoro in Italia ai fini dell'adempimento del periodo legale minimo di 300 giorni presso un datore assoggettato all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Assolte tutte le altre condizioni del diritto alla prestazione, l'importo dell'indennità per cambiamento di occupazione normalmente dovuta deve essere stabilito in misura proporzionata al rapporto fra il periodo di attività pericolosa esercitata alle dipendenze del datore di lavoro assoggettato alla LAINF e i 300 giorni di cui all'art. 86 cpv. 1 lett. b OPI (consid. 4).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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