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Justizze. Art. 26 OLL

Tribunale federale

Licenziamento immediato di funzionario pubblico basato su sorveglianza occulta con spyware: prova illecita inutilizzabile, ricorso respinto (Art. 26 OLL 3)

BGE / ATF / DTF
DTF 139 II 7 · BGE 139 II 7 · ATF 139 II 7
Data
17.01.2013
Numero d'incarto
8C_448/2012
Corte
I. Strafrechtliche Abteilung
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 83 LTF Art. 85 LTF Art. 29 Cost Art. 6 CEDU Art. 26 OLL Art. 152 CPC

Riassunto

Un funzionario pubblico ticinese, capo istruttore presso un Consorzio Protezione Civile, è stato licenziato con effetto immediato dopo che il datore di lavoro aveva installato clandestinamente un programma spia (Spector Pro) sul suo computer aziendale per monitorarne l'attività. Il datore sosteneva che il dipendente utilizzasse gli strumenti informatici per fini privati durante l'orario di lavoro. Il dipendente ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale amministrativo cantonale, che ha annullato la decisione, ritenendo illecita la sorveglianza e quindi inutilizzabile la prova ottenuta. Il Consorzio ha presentato ricorso al Tribunale federale, chiedendo la conferma del licenziamento.

Il Tribunale federale respinge il ricorso del Consorzio Protezione Civile, confermando l'annullamento del licenziamento immediato del funzionario.

La Corte ritiene che l'installazione occulta di un software di sorveglianza (spyware) sul computer aziendale del dipendente violi l'art. 26 cpv. 1 OLL 3, che vieta i sistemi di sorveglianza destinati a controllare il comportamento dei lavoratori sul posto di lavoro. Anche qualora si invocasse l'art. 26 cpv. 2 OLL 3 per motivi di sicurezza o organizzazione, la misura risulta sproporzionata: il datore di lavoro avrebbe potuto raggiungere lo scopo legittimo di lotta agli abusi con mezzi meno invasivi, come l'analisi dei logfiles o l'uso di firewall, senza ricorrere a una sorveglianza continua e dettagliata che ha permesso di creare un profilo completo della personalità del dipendente, inclusi dati finanziari e familiari riservati.

Poiché la prova è stata acquisita illecitamente, il Tribunale federale ne conferma l'inutilizzabilità processuale. Sebbene la procedura amministrativa ticinese rinvii alla procedura civile (art. 152 cpv. 2 CPC), dove l'interesse alla verità materiale può talvolta prevalere, nel caso concreto l'ingerenza nella sfera privata era di tale intensità e gravità da non giustificare l'uso della prova. Il datore di lavoro non indagava su reati penali gravi né dimostrava la necessità assoluta di tale mezzo invasivo. Di conseguenza, il rifiuto del giudice cantonale di ammettere la perizia tecnica non viola il diritto alla prova (art. 29 cpv. 2 Cost.) né il diritto a un processo equo (art. 29 cpv. 1 Cost., art. 6 CEDU).

Venendo a mancare la prova della violazione dei doveri di servizio, cade il fondamento del licenziamento immediato. La Corte nota inoltre che, in assenza di precedenti ammonimenti specifici per l'uso improprio del computer, il licenziamento sarebbe comunque sproporzionato, dato che il comportamento contestato, in un caso normale, assimilato a una mancanza di minore importanza, avrebbe dovuto essere sanzionato prima con richiami formali.

Regesto

Art. 6 ArG; Art. 26 ArGV 3; Art. 29 Abs. 1 BV; Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Einsatz eines Überwachungsprogrammes zur Kontrolle der Informatikaktivitäten eines Arbeitnehmers; Verwertbarkeit unrechtmässig erlangter Beweismittel und Interessenabwägung; Entlassung. Der verdeckte Einsatz eines Überwachungsprogrammes zwecks Bestätigung des Verdachts, ein Arbeitnehmer missbrauche die ihm im Informatikbereich zur Verfügung gestellten Mittel für dienstfremde Zwecke, ist unzulässig (Art. 26 Abs. 1 ArGV 3) oder zumindest unverhältnismässig (Art. 26 Abs. 2 ArGV 3; E. 5.5-5.5.4). Abwägung zwischen öffentlichem Interesse an der Wahrheitsfindung und privatem Interesse des Arbeitnehmers am Schutz seiner Persönlichkeit (E. 6). Mit der Verneinung der Verwertbarkeit eines auf diese Weise widerrechtlich erlangten Beweismittels fällt die Grundlage für eine Entlassung dahin (E. 7). Regeste Art. 6 LTr; art. 26 OLT 3; art. 29 al. 1 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH; installation d'un logiciel espion destiné à surveiller les opérations informatiques d'un fonctionnaire; utilisation de preuves obtenues de manière illicite et pesée des intérêts; licenciement. L'emploi subreptice d'un logiciel espion destiné à vérifier le soupçon qu'un fonctionnaire abuse à des fins étrangères à ses devoirs de fonction des ressources informatiques mises à sa disposition est une mesure prohibée (art. 26 al. 1 OLT 3) ou pour le moins disproportionnée (art. 26 al. 2 OLT 3; consid. 5.5-5.5.4). Pondération entre l'intérêt public à la recherche de la vérité et l'intérêt privé du fonctionnaire à la protection de sa propre personnalité (consid. 6). Le moyen de preuve obtenu de manière illicite étant jugé inutilisable en procédure, le licenciement se révèle infondé (consid. 7). Regesto Art. 6 LL; art. 26 OLL 3; art. 29 cpv. 1 Cost.; art. 6 n. 1 CEDU; impiego di un programma spia per la sorveglianza dell'attività informatica di un funzionario; utilizzazione di prove acquisite illecitamente e ponderazione degli interessi; destituzione. L'impiego clandestino di un programma spia per verificare il sospetto che un funzionario abusi degli strumenti informatici messigli a disposizione per scopi estranei ai suoi doveri di servizio è vietato (art. 26 cpv. 1 OLL 3) o quantomeno sproporzionato (art. 26 cpv. 2 OLL 3; consid. 5.5-5.5.4). Ponderazione tra l'interesse pubblico alla ricerca della verità e quello privato del funzionario alla tutela della propria personalità (consid. 6). Accertata l'inutilizzabilità del mezzo di prova acquisito illecitamente, cade il fondamento stesso della destituzione (consid. 7).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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