Justizze.

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Justizze. Art. 40 LAVS

Tribunale federale

Cittadina italiana ottiene rendita AVS anticipata a 63 anni: diritto di soggiorno permanente riconosciuto anche per pensionamento anticipato (art. 2 cpv. 1 lett. a Regolamento 1251/70)

BGE / ATF / DTF
DTF 151 II 726 · BGE 151 II 726 · ATF 151 II 726
Data
31.12.2023
Numero d'incarto
BGE 151 II 726
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 21 LAVS Art. 40 LAVS Art. 7 ALC Art. 7 ALCP Art. 4 ALC Art. 7 ALC

Riassunto

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza del Tribunale amministrativo ticinese che aveva annullato la revoca del permesso di dimora UE/AELS di una cittadina italiana. La SEM sosteneva che il diritto di rimanere in Svizzera dopo la cessazione dell’attività economica si applica esclusivamente all’età ordinaria di pensionamento, non al pensionamento anticipato. La ricorrente contestava l’interpretazione del tribunale cantonale secondo cui la richiedente, avendo cessato il lavoro a 63 anni e ottenuto la rendita AVS anticipata, soddisfaceva i requisiti per il soggiorno permanente ai sensi dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e del Regolamento 1251/70.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della Segreteria di Stato della migrazione e confermato la decisione del Tribunale amministrativo ticinese. Ha ritenuto che la cittadina italiana, nata il 12 settembre 1953, avesse cessato la sua attività salariata il 30 settembre 2016, all’età di 63 anni, ed era stata posta al beneficio di una rendita AVS anticipata a partire da ottobre 2016. Aveva lavorato regolarmente negli ultimi dodici mesi prima della cessazione e risiedeva ininterrottamente in Svizzera da oltre tre anni. Il Tribunale ha stabilito che l’espressione «diritti alla pensione di vecchiaia» di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a del Regolamento (CEE) n. 1251/70 — richiamato dall’art. 4 cpv. 2 dell’Allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) — comprende anche il diritto al pensionamento anticipato previsto dall’art. 40 cpv. 1 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS 1997), poiché quest’ultima norma menziona esplicitamente un «diritto alla rendita» nel caso di anticipo e tale interpretazione è confermata dal Messaggio del Consiglio federale e dalla dottrina. Ha quindi concluso che la ricorrente soddisfaceva tutti i requisiti per il diritto di soggiorno permanente ex art. 7 lett. c ALC e art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC, in combinazione con art. 2 cpv. 1 lett. a Regolamento 1251/70 e art. 40 LAVS 1997. La citazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea AT contro Pensionsversicherungsanstalt non era pertinente, poiché riguardava il collocamento a riposo anticipato, non il pensionamento anticipato volontario fondato su un diritto nazionale. La decisione è notevole perché chiarisce definitivamente che il diritto di soggiorno permanente dopo la cessazione dell’attività economica si fonda sull’età alla quale lo Stato ospitante riconosce un diritto alla pensione, compreso quello anticipato, e non esclusivamente sull’età ordinaria di pensionamento.

Regesto

Art. 21 Abs. 1 lit. a und b sowie Art. 40 Abs. 1 Satz 2 AHVG (in der bis zum 31. Dezember 2023 geltenden Fassung); Art. 7 lit. c FZA und Art. 4 Abs. 1 und 2 Anhang I FZA; Art. 2 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EWG) Nr. 1251/70 vom 29. Juni 1970; massgebendes Alter im Sinne des AHVG, um nach Beendigung der Erwerbstätigkeit das Recht auf dauerhaften Verbleib in der Schweiz geltend machen zu können. Das Recht auf dauerhaften Verbleib in der Schweiz hat ein Ausländer, der bei Beendigung seiner Erwerbstätigkeit das im AHVG vorgesehene Alter für den Anspruch auf eine Altersrente nach dieser Gesetzgebung erreicht hat, mindestens während der letzten zwölf Monate einer Beschäftigung nachgegangen ist und sich seit mehr als drei Jahren ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten hat. Was die Altersvoraussetzung betrifft, so besteht dieses Recht nicht nur, wenn die ausländische Person das ordentliche Rentenalter gemäss AHVG erreicht hat (Art. 21 AHVG [in der bis zum 31. Dezember 2023 geltenden Fassung]), sondern auch, wenn sie das Alter erreicht hat, in dem ihr das AHVG ein Recht auf Rentenvorbezug gewährt (Art. 40 AHVG [in der bis zum 31. Dezember 2023 geltenden Fassung]), und sie zu diesem Zeitpunkt ihre Erwerbstätigkeit aufgibt (E. 6). Regeste Art. 21 al. 1 let. a et b ainsi qu'art. 40 al. 1, 2 e phrase, LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023); art. 7 let. c ALCP et art. 4 al. 1 et 2 Annexe I ALCP; art. 2 al. 1 let. a du règlement (CEE) n° 1251/70 du 29 juin 1970; âge déterminant au sens de la LAVS pour pouvoir faire valoir le droit de demeurer à titre permanent en Suisse après la cessation de l'activité économique. La personne étrangère a le droit de demeurer à titre permanent en Suisse lorsqu'au moment où elle cesse son activité économique, elle a atteint l'âge prévu par la LAVS pour le droit à une rente de vieillesse au sens de cette législation, qu'elle a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et qu'elle a résidé de manière ininterrompue depuis plus de trois ans dans notre pays. S'agissant de la condition de l'âge, ce droit existe non seulement quand la personne étrangère a atteint l'âge ordinaire de la retraite selon la LAVS (art. 21 LAVS [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023]), mais aussi quand elle a atteint l'âge auquel la LAVS lui accorde le droit à une retraite anticipée (art. 40 LAVS [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023]) et qu'elle cesse de travailler à ce moment (consid. 6). Regesto Art. 21 cpv. 1 lett. a e b nonché art. 40 cpv. 1, 2 a frase, LAVS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023); art. 7 lett. c ALC e art. 4 cpv. 1 e 2 Allegato I ALC; art. 2 cpv. 1 lett. a del Regolamento (CEE) n. 1251/70 del 29 giugno 1970; età determinante ai sensi della LAVS per potersi avvalere del diritto di rimanere in Svizzera a titolo permanente alla fine dell'attività lucrativa. Ha diritto di rimanere in Svizzera a titolo permanente la persona straniera che, quando cessa la propria attività lucrativa, ha raggiunto l'età prevista dalla LAVS per avvalersi del diritto ad una rendita di vecchiaia ai sensi di tale normativa, ha occupato un impiego almeno durante gli ultimi dodici mesi e ha risieduto ininterrottamente da più di tre anni nel nostro Paese. Trattandosi del requisito dell'età, questo diritto è dato non solo quando la persona straniera ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento ai sensi dell'AVS (art. 21 LAVS [nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023]) ma anche quando ella ha l'età alla quale la LAVS le conferisce un diritto a un pensionamento anticipato (art. 40 LAVS [nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023]) e che smette di lavorare a quel momento (consid. 6).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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