Esportabilità assegno grandi invalidi negata: vincolo chiaro ALC e decisione Comitato misto prevalgono su giurisprudenza CGCE successiva (art. 16 cpv. 2 ALC)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 132 V 423 · BGE 132 V 423 · ATF 132 V 423
- Data
- 24.07.2006
- Numero d'incarto
- BGE 132 V 423
- Corte
- CH_BGE_007
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
M., cittadina svizzera affetta da morbo di Alzheimer e residente in Francia presso una struttura residenziale per fini curativi, ha chiesto l'erogazione di un assegno per grandi invalidi ai sensi della legislazione svizzera sull'assicurazione invalidità. L'Ufficio AI del Cantone Ticino ha respinto la domanda poiché la richiedente risiedeva abitualmente all'estero, condizione che secondo il diritto interno precludeva il riconoscimento della prestazione. La ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e successivamente al Tribunale federale delle assicurazioni, sostenendo che l'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e UE imponeva l'esportabilità della prestazione nonostante la residenza in Francia.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha respinto il ricorso confermando il diniego dell'assegno per grandi invalidi per la ricorrente residente in Francia. La corte ha ritenuto che, indipendentemente dalla qualificazione sostanziale della prestazione come speciale e non contributiva – questione espressamente lasciata aperta –, l'esportabilità non poteva essere ammessa in quanto il giudice era vincolato alle chiare disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e in particolare al protocollo addizionale all'Allegato II nonché alla decisione n. 2/2003 del Comitato misto UE-Svizzera del 15 luglio 2003, che aveva iscritto retroattivamente al 1° giugno 2002 gli assegni per grandi invalidi nell'elenco delle prestazioni escluse dall'esportazione.
La corte ha applicato le norme interpretative della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, stabilendo che la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee successiva alla firma dell'Accordo del 21 giugno 1999, nella misura in cui contrasta con la volontà chiaramente dichiarata dalle parti contraenti nel protocollo e confermata dal Comitato misto, non è vincolante per i tribunali svizzeri. Riconoscere la giurisprudenza comunitaria più recente avrebbe equivalso ad abrogare giudizialmente parte dell'Allegato II ALC, violando il principio pacta sunt servanda e le procedure previste dall'articolo 16 capoverso 2 dell'Accordo per la determinazione delle implicazioni della nuova giurisprudenza europea.
La decisione è rilevante perché chiarisce il rapporto gerarchico tra le fonti dell'Accordo bilaterale e la giurisprudenza della CGCE posteriore alla sua conclusione, affermando la prevalenza della volontà contrattuale espressa nei protocolli e nelle decisioni del Comitato misto rispetto agli sviluppi giurisprudenziali europei successivi, anche quando questi riguardino la qualificazione sostanziale delle prestazioni di sicurezza sociale.
Regesto
Art. 42 IVG; Art. 43bis AHVG; Art. 8, 14-18 FZA; Anhang II zum FZA; Protokoll zu Anhang II zum FZA; Abschnitt A Nr. 1 Anpassung h Bst. a1 Anhang II zum FZA; Art. 4 Abs. 2a, Art. 10a und Anhang IIa der Verordnung Nr. 1408/71; Art. 26, 28 und 31 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge: Export von Hilflosenentschädigungen. Ungeachtet der tatsächlichen Natur als beitragsunabhängige Sonderleistung - Qualifikation offen gelassen - kann das Eidgenössische Versicherungsgericht den Export einer Hilflosenentschädigung nach schweizerischem Recht ins Ausland nicht anordnen, ist es doch an die klaren Bestimmungen des FZA und insbesondere an das Protokoll zu Anhang II zum FZA wie auch an den Beschluss des Gemischten Ausschusses EU-Schweiz Nr. 2/2003 vom 15. Juli 2003 zur Änderung des Anhangs II zum FZA gebunden. Auslegung des FZA nach den Regeln des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge. Soweit die nach dem 21. Juni 1999 ergangene neue Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften mit dem (im [erwähnten] Protokoll) erklärten und (mit Beschluss des Gemischten Ausschusses) bestätigten klaren Willen der Vertragsparteien nicht in Einklang steht, ist sie nicht bindend. (Erw. 9.5) Regeste Art. 42 LAI; art. 43bis LAVS; art. 8, 14-18 ALCP; Annexe II à l'ALCP; protocole à l'Annexe II à l'ALCP; section A, par. 1, let. h, sous a1 de l'Annexe II à l'ALCP; art. 4 par. 2bis, art. 10bis et Annexe IIbis du règlement n° 1408/71; art. 26, 28 et 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités : Exportation de l'allocation pour impotent. Indépendamment du point de savoir si une allocation pour impotent est effectivement une prestation spéciale à caractère non contributif - qualification laissée ouverte -, le Tribunal fédéral des assurances ne peut pas admettre l'exportation d'une telle prestation à l'étranger étant lié aux dispositions claires de l'ALCP et, en particulier, au protocole à l'Annexe II à l'ALCP ainsi qu'à la décision n° 2/2003 du Comité Mixte UE-Suisse du 15 juillet 2003 portant modification de l'Annexe II à l'ALCP. Interprétation de l'ALCP selon les règles déduites de la Convention de Vienne sur le droit des traités. En tant que la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes postérieure au 21 juin 1999 s'oppose à la volonté clairement déclarée (dans le protocole) et confirmée (avec la décision du Comité Mixte) des parties contractantes, elle n'est pas contraignante. (consid. 9.5) Regesto Art. 42 LAI; art. 43bis LAVS; art. 8, 14-18 ALC; Allegato II ALC; protocollo addizionale all'Allegato II ALC; Sezione A, cifra 1, lett. h, comma a1 Allegato II ALC; art. 4 n. 2bis, art. 10bis e Allegato IIbis del regolamento n. 1408/71; art. 26, 28 e 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati: Esportabilità dell'assegno per grandi invalidi. Indipendentemente dalla natura effettiva di prestazione speciale e non contributiva - qualifica lasciata aperta -, il Tribunale federale delle assicurazioni non può decretare l'esportabilità all'estero dell'assegno per grandi invalidi del diritto svizzero, essendo vincolato alle chiari disposizioni dell'ALC, e in particolare al protocollo addizionale all'Allegato II ALC nonché alla decisione n. 2/2003 del Comitato misto UE-Svizzera del 15 luglio 2003 recante modifica dell'Allegato II ALC. Interpretazione dell'ALC secondo le regole dedotte dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Nella misura in cui la nuova giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee posteriore al 21 giugno 1999 si scontra con la chiara volontà dichiarata (nel protocollo addizionale) e confermata (con la decisione del Comitato misto) delle parti contraenti, essa non è vincolante. (consid. 9.5)
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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