Justizze.

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Justizze. Art. 10 LADI

Tribunale federale

Frontaliera italiana con contratti a tempo determinato in Svizzera chiede indennità di disoccupazione parziale: non ammessa poiché manca il rapporto contrattuale continuativo (Art. 65 n. 1 Regolamento (CE) n. 883/2004)

BGE / ATF / DTF
DTF 145 V 39 · BGE 145 V 39 · ATF 145 V 39
Data
19.11.2018
Numero d'incarto
BGE 145 V 39
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 16 ALC Art. 10 LADI Art. 65 CE

Riassunto

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro una sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che aveva respinto il ricorso di un'assicurata frontaliera italiana contro la decisione della Sezione del lavoro del Cantone Ticino di negarle le indennità di disoccupazione in Svizzera dal 1° novembre 2016. L'assicurata, residente in Italia e titolare di un permesso di soggiorno B, aveva lavorato in Svizzera con contratti a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro. La controversia riguardava se essa potesse beneficiare dello statuto di disoccupata parziale ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004 e quindi ricevere prestazioni in Svizzera anziché nel suo Stato di residenza, l'Italia.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della SECO.

Il Tribunale ha ritenuto che l'assicurata non potesse invocare lo statuto di disoccupata parziale ai sensi dell'art. 65 n. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004, poiché al momento della sua iscrizione alla ricerca di un impiego il 21 ottobre 2016 non sussisteva più un rapporto contrattuale continuativo con il datore di lavoro. Il contratto di lavoro del 12 febbraio 2016, a tempo determinato fino al 30 ottobre 2016, era scaduto; il nuovo contratto del 2 novembre 2016, anch'esso a tempo determinato, non era ancora entrato in vigore. Secondo la Decisione U3 della Commissione amministrativa e la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la disoccupazione parziale presuppone l'esistenza o il mantenimento di un rapporto contrattuale che consenta al lavoratore di tornare al proprio posto in ogni momento, condizione non soddisfatta da contratti a tempo determinato la cui durata è scaduta. Pertanto, l'assicurata doveva essere considerata in disoccupazione totale ai sensi dell'art. 65 n. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e richiedere le prestazioni nel suo Stato di residenza, l'Italia. Il Tribunale ha confermato che la giurisprudenza della Corte di giustizia europea e la Decisione U3 sono vincolanti per la Svizzera ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 ALC. L'assicurata aveva inoltre dichiarato di cercare un posto di lavoro a tempo pieno, confermando la sua situazione di disoccupazione totale. Le norme decisive sono state l'art. 65 n. 1 e n. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004, l'art. 10 cpv. 2 lett. b LADI e l'art. 16 cpv. 2 ALC.

Il ricorso è stato respinto senza spese specifiche menzionate nella parte dispositiva.

La decisione è notevole perché chiarisce che i contratti a tempo determinato non soddisfano il requisito di continuità del rapporto di lavoro necessario per la qualifica di disoccupazione parziale ai fini della competenza svizzera, anche se stipulati con lo stesso datore di lavoro.

Regesto

Art. 10 Abs. 2 lit. a AVIG; Art. 71 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und Art. 65 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004; Kurzarbeit. Anwendung der bilateralen Abkommen mit der Europäischen Union in der Schweiz (E. 2.3.2). Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und Praxis der Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit zum Begriff der Kurzarbeit (E. 2.4). Die Versicherte, die ausschliesslich befristete Verträge unterschrieben hat, kann sich nicht auf den Status einer Teilzeitarbeitslosen berufen und hat die Leistungen im Wohnsitzstaat zu beantragen (E. 2.5). Regeste Art. 10 al. 2 let. a LACI; art. 71 du Règlement (CEE) n° 1408/71 et art. 65 par. 1 du Règlement (CE) n° 883/2004; chômage partiel. Application des accords bilatéraux avec l'Union européenne en Suisse (consid. 2.3.2). Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et pratique de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale en relation avec le chômage partiel (consid. 2.4). L'assurée qui a conclu uniquement des contrats de durée déterminée ne peut se prévaloir du statut de personne au chômage partiel et doit présenter sa demande de prestations à l'Etat de résidence (consid. 2.5). Regesto Art. 10 cpv. 2 lett. a LADI; art. 71 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 e art. 65 n. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004; disoccupazione parziale. Applicazione degli accordi bilaterali con l'Unione europea in Svizzera (consid. 2.3.2). Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e prassi della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in ambito di disoccupazione parziale (consid. 2.4). L'assicurata che ha sottoscritto unicamente contratti a tempo determinato non può appellarsi allo statuto di disoccupata parziale e deve chiedere le prestazioni nello Stato di residenza (consid. 2.5).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.