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Justizze. Art. 16 ALC

Tribunale federale

Frontaliero svizzero residente in Italia mantiene legami con Svizzera: competenza assicurativa elvetica per disoccupazione (Art. 71 Reg. 1408/71)

BGE / ATF / DTF
DTF 133 V 169 · BGE 133 V 169 · ATF 133 V 169
Data
25.01.2007
Numero d'incarto
BGE 133 V 169
Corte
CH_BGE_007
Esito
Rinvio

Norme determinanti

Art. 16 ALC

Riassunto

Un cittadino svizzero residente in Italia, precedentemente impiegato come responsabile bancario in Ticino fino al febbraio 2004, ha richiesto prestazioni di disoccupazione in Svizzera dopo aver ricevuto indicazioni errate dall'Ufficio regionale di collocamento che lo indirizzavano esclusivamente verso l'Italia. La Cassa cantonale ticinese aveva respinto la domanda sostenendo la mancanza di residenza svizzera e l'inadempienza dei termini contributivi, mentre il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino aveva accolto il ricorso riconoscendo la qualifica di frontaliero atipico. Il Segretariato di Stato dell'economia ha impugnato tale decisione contestando l'esistenza di migliori opportunità di reinserimento professionale in Svizzera rispetto all'Italia.

Il Tribunale federale conferma la sentenza cantonale e rinvia la causa all'amministrazione per la verifica dei requisiti residui, stabilendo che il ricorrente rientra nella categoria dei frontalieri atipici ai sensi dell'art. 71 n. 1 lett. b del regolamento n. 1408/71. La corte rileva che l'assicurato, pur risiedendo in un comune italiano di confine, ha mantenuto legami personali stretti con la Svizzera, essendo madrelingua tedesca, socio attivo di associazioni elvetiche e frequentatore regolare di amici ed ex colleghi ticinesi, oltre ad aver subito atti vandalici che hanno motivato il trasferimento non volontario.

Sotto il profilo professionale, il giudice constata che la formazione e l'intera carriera bancaria si sono svolte in Svizzera e che le competenze specifiche acquisite nel settore creditizio svizzero non sono trasferibili in Lombardia, rendendo le possibilità di reinserimento nettamente superiori nello Stato di ultimo impiego nonostante l'età avanzata. L'applicazione della giurisprudenza Miethe è giustificata dal fatto che il frontaliero conserva eccezionalmente nello Stato d'impiego i migliori presupposti per il reimpiego, derogando alla regola generale che attribuisce la competenza allo Stato di residenza.

La corte accoglie inoltre la tutela della buona fede dell'assicurato, il quale si era inizialmente rivolto alle autorità italiane solo a seguito di informazioni incomplete fornite dagli uffici di collocamento svizzeri. Ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 ALC e dell'Allegato II ALC, l'interpretazione del regolamento comunitario deve garantire al lavoratore migrante le condizioni più favorevoli per la ricerca di nuova occupazione, confermando così la competenza della Svizzera per l'erogazione delle prestazioni.

Regesto

Art. 8 und 121 AVIG; Art. 16 Abs. 2 FZA; Anhang II zum FZA; Art. 71 Abs. 1 Bst. a Ziff. ii und Bst. b der Verordnung Nr. 1408/71: Versichertenstatus des atypischen Grenzgängers. Der voll arbeitslose Grenzgänger (ein in Italien wohnhafter Schweizer Bürger), welcher aussergewöhnlicherweise im letzten Beschäftigungsstaat (Schweiz) persönliche und berufliche Bindungen solcher Art aufrechterhält, dass er dort über die besten Möglichkeiten für eine berufliche Wiedereingliederung verfügt, fällt in den Anwendungsbereich des Art. 71 Abs. 1 Bst. b der Verordnung Nr. 1408/71. Er kann in diesem Staat (Schweiz) Arbeitslosenentschädigung geltend machen, sofern er die übrigen gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt. Begriff des "echten", aber atypischen Grenzgängers. Anwendungsfall der vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften in der Rechtssache Miethe (1/85, Slg. 1986, S. 1837) entwickelten Rechtsprechung (E. 7.1 und 10.2-10.4). Regeste Art. 8 et 121 LACI; art. 16 al. 2 ALCP; annexe II à l'ALCP; art. 71 par. 1 let. a point ii et let. b du règlement n° 1408/71: Statut d'assuré du travailleur frontalier atypique. Le travailleur frontalier (in casu: citoyen suisse résidant en Italie) en chômage complet, qui conserve exceptionnellement dans l'Etat du dernier emploi (in casu: la Suisse) des liens personnels et professionnels propres à lui donner les meilleures chances d'y retrouver un emploi, entre dans le champ d'application de l'art. 71 par. 1 let. b du règlement n° 1408/71. Il peut faire valoir son droit à l'indemnité de chômage dans cet Etat (in casu: la Suisse) si sa demande satisfait aux autres conditions légales. Notion de "vrai" frontalier, mais atypique. Cas d'application de la jurisprudence rendue par la Cour de justice des Communautés européennes dans la cause Miethe (1/85, Rec. 1986 p. 1837; consid. 7.1 et 10.2-10.4). Regesto Art. 8 e 121 LADI; art. 16 cpv. 2 ALC; Allegato II ALC; art. 71 n. 1 lett. a punto ii e lett. b del regolamento n. 1408/71: Statuto assicurativo del lavoratore frontaliero atipico. Il lavoratore frontaliero (in casu: cittadino svizzero residente in Italia) in disoccupazione completa che conserva eccezionalmente nello Stato d'ultimo impiego (in casu: la Svizzera) legami personali e professionali tali da ivi disporre delle migliori possibilità di reinserimento professionale rientra nel campo applicativo dell'art. 71 n. 1 lett. b del regolamento n. 1408/71. Egli può fare valere in questo Stato (in casu: la Svizzera) il diritto all'indennità di disoccupazione se la sua richiesta soddisfa gli ulteriori requisiti legali. Nozione di frontaliero "vero" ma atipico. Caso di applicazione della giurisprudenza sviluppata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa Miethe (1/85, Racc. 1986, pag. 1837; consid. 7.1 e 10.2-10.4).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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