Ex funzionario organizzazione internazionale estera: esonero obbligo assicurativo malattia svizzero ammesso (Art. 6 cpv. 3 OAMal)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 131 V 174 · BGE 131 V 174 · ATF 131 V 174
- Data
- 08.04.2005
- Numero d'incarto
- BGE 131 V 174
- Corte
- CH_BGE_007
- Esito
- Accolto
Norme determinanti
Riassunto
Un cittadino svizzero residente nel Cantone Ticino, già funzionario del Consiglio d'Europa a Strasburgo dal 1963 al 1997 e tuttora coperto dall'assicurazione malattie Van Breda & Co. International di Anversa, ha chiesto all'Ufficio cantonale dell'assicurazione malattia l'esonero dall'obbligo assicurativo svizzero ai sensi dell'art. 6 cpv. 3 OAMal. L'amministrazione cantonale e successivamente il Tribunale delle assicurazioni hanno respinto la domanda ritenendo che tale facoltà fosse riservata esclusivamente agli ex funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera.
Il Tribunale federale accoglie il ricorso e stabilisce che la possibilità di richiedere l'esonero dall'obbligo assicurativo previsto dall'art. 6 cpv. 3 OAMal non è limitata ai soli ex funzionari di organizzazioni internazionali aventi sede in Svizzera, ma si estende anche a quelli impiegati presso organizzazioni con sede all'estero.
La Corte rileva che, sebbene l'art. 3 cpv. 1 LAMal imponga l'assicurazione obbligatoria a ogni persona domiciliata in Svizzera, l'art. 3 cpv. 2 LAMal autorizza il Consiglio federale a prevedere eccezioni. Nell'esercitare tale delega, l'art. 6 cpv. 3 OAMal prevede l'esonero per gli ex funzionari di organizzazioni internazionali che beneficiano di una copertura equivalente. A differenza dei membri delle missioni diplomatiche e consolari, per i quali la norma richiede esplicitamente la sede in Svizzera, il testo dell'art. 6 cpv. 3 OAMal non contiene alcuna restrizione territoriale per il personale delle organizzazioni internazionali. Tale interpretazione letterale e sistematica è confermata dalle prese di posizione del Dipartimento federale degli affari esteri e dell'Ufficio federale della sanità pubblica, nonché dai lavori preparatori. La giurisprudenza precedente citata dai primi giudici non osta a questa conclusione, poiché i privilegi e le immunità accordati alle organizzazioni internazionali mirano a garantirne l'indipendenza funzionale indipendentemente dalla sede geografica.
La decisione chiarisce definitivamente l'ambito di applicazione soggettivo dell'esonero assicurativo per i pensionati delle organizzazioni internazionali, distinguendo nettamente tra regime diplomatico-consolare e regime delle organizzazioni internazionali.
Regesto
Art. 3 Abs. 1 KVG; Art. 6 Abs. 3 KVV: Ausnahme von der Versicherungspflicht. Die Möglichkeit, um eine Ausnahme von der Versicherungspflicht im Sinne von Art. 6 Abs. 3 KVV zu ersuchen, besteht nicht nur für ehemalige Beamte und Beamtinnen internationaler Organisationen mit Sitz in der Schweiz. Auch ehemalige Angestellte internationaler Organisationen mit Sitz im Ausland können dies verlangen. (Erw. 3) Regeste Art. 3 al. 1 LAMal; art. 6 al. 3 OAMal: Exemption de l'assurance obligatoire. La possibilité de demander l'exemption de l'assurance obligatoire au sens de l'art. 6 al. 3 OAMal n'est pas réservée aux seul anciens fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse. Les anciens fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège à l'étranger peuvent aussi demander d'être exemptés de l'obligation de s'assurer. (consid. 3) Regesto Art. 3 cpv. 1 LAMal; art. 6 cpv. 3 OAMal: Esonero dall'obbligo assicurativo. La possibilità di domandare l'esonero dall'obbligo assicurativo ai sensi dell'art. 6 cpv. 3 OAMal non è riservata ai soli ex funzionari di organizzazioni internazionali aventi la loro sede in Svizzera. Anche gli ex impiegati di organizzazioni internazionali con sede all'estero possono chiedere tale beneficio. (consid. 3)
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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