Ex funzionario Consiglio Europa pensionato: esonero assicurazione malattia negato per copertura non equivalente (art. 6 cpv. 3 OAMal)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 134 V 34 · BGE 134 V 34 · ATF 134 V 34
- Data
- 05.12.2007
- Numero d'incarto
- BGE 134 V 34
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
Un cittadino svizzero, ex funzionario in pensione del Consiglio d'Europa residente nel Canton Ticino, richiede l'esonero dall'obbligo di assicurazione malattia svizzera per sé e la moglie, sostenendo di beneficiare di una copertura assicurativa presso l'organizzazione internazionale. L'Ufficio dell'assicurazione malattia ticinese rifiuta l'esonero rilevando la carenza dei presupposti legali e impone l'iscrizione a un assicuratore riconosciuto. Il ricorrente contesta la decisione dinanzi al Tribunale federale invocando l'equivalenza della polizza estera, l'applicabilità dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e una presunta prassi amministrativa favorevole adottata in altri Cantoni.
Il Tribunale federale respinge il ricorso confermando l'obbligo assicurativo in Svizzera. La corte stabilisce che la nozione di "copertura assicurativa equivalente" ai sensi dell'art. 6 cpv. 3 OAMal non differisce sostanzialmente da quella prevista dall'art. 2 cpv. 2 OAMal, richiedendo una tutela sostanzialmente integrale delle spese mediche in Svizzera.
Nel caso concreto, i giudici cantonali hanno accertato in modo vincolante che la polizza del Consiglio d'Europa presenta lacune significative incompatibili con l'equivalenza: essa prevede tetti massimi di rimborso per psicoterapia, ospedalizzazioni mediche e chirurgiche, non copre atti medici non riconosciuti dal sistema francese e manca di menzioni esplicite per le case di cura. Tali limitazioni escludono il riconoscimento dell'equivalenza anche applicando un metro di giudizio meno severo rispetto all'art. 2 cpv. 2 OAMal.
La corte esclude inoltre l'applicabilità dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e dei regolamenti CEE n. 1408/71 e 1612/68, poiché il ricorrente percepisce la pensione direttamente da un'organizzazione internazionale e non esercita più attività lucrativa in uno Stato membro UE. Neppure trova accoglimento il richiamo all'art. 2 cpv. 8 OAMal, dato che l'adesione all'assicurazione obbligatoria svizzera non comporta un netto peggioramento della protezione rispetto alla copertura complementare già esistente. Infine, la diversa prassi amministrativa osservata nei Cantoni Vaud e Lucerna è irrilevante, poiché non sussistono i presupposti eccezionali per ammettere una parità di trattamento nell'illegalità quando l'autorità competente ticinese non ha mai adottato tale prassi illegale.
Regesto
Art. 2 Abs. 2 und Art. 6 Abs. 3 KVV; Ausnahme von der Versicherungspflicht. Die Wendung "entsprechender Versicherungsschutz" gemäss Art. 6 Abs. 3 KVV unterscheidet sich im Wesentlichen nicht erheblich vom entsprechenden Begriff in Art. 2 Abs. 2 KVV (E. 5.6). Auf den Beschwerdeführer als einen ehemaligen Beamten des Europarates im Ruhestand sind die Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und Nr. 1612/ 68 nicht anwendbar (E. 8). Eine in anderen Kantonen geübte gesetzwidrige Praxis rechtfertigt keine Gleichbehandlung im Unrecht (E. 9). Regeste Art. 2 al. 2 et art. 6 al. 3 OAMal; exceptions à l'obligation de s'assurer. La notion de "couverture d'assurance analogue" au sens de l'art. 6 al. 3 OAMal ne diffère pas fondamentalement de celle utilisée à l'art. 2 al. 2 OAMal (consid. 5.6). Les règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 1612/68 ne sont pas applicables à un ancien fonctionnaire du Conseil de l'Europe à la retraite (consid. 8). L'existence dans d'autres cantons d'une pratique contraire à la loi ne permet pas d'invoquer le principe de l'égalité de traitement dans l'illégalité (consid. 9). Regesto Art. 2 cpv. 2 e art. 6 cpv. 3 OAMal; esenzione dall'obbligo assicurativo. La nozione di "copertura assicurativa equivalente" ai sensi dell'art. 6 cpv. 3 OAMal non differisce in maniera sostanzialmente significativa da quella utilizzata dall'art. 2 cpv. 2 OAMal (consid. 5.6). Nei confronti del ricorrente, ex funzionario in pensione del Consiglio d'Europa, non trovano applicazione i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 1612/68 (consid. 8). L'esistenza di una prassi contraria alla legge in altri Cantoni non giustifica una parità di trattamento nell'illegalità (consid. 9).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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