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Justizze. Art. 3 LAMal

Tribunale federale

Figlio funzionario organizzazione estera: no esenzione obbligo assicurativo, Cantone incompetente su affiliazione e supplemento (Art. 3, 5, 6 LAMal; Art. 8 Cost.)

BGE / ATF / DTF
DTF 129 V 159 · BGE 129 V 159 · ATF 129 V 159
Data
18.02.2003
Numero d'incarto
BGE 129 V 159
Corte
CH_BGE_007
Esito
Parzialmente accolto

Norme determinanti

Art. 8 Cost Art. 3 LAMal Art. 5 LAMal Art. 6 LAMal Art. 2 OAMal Art. 6 OAMal

Riassunto

Un cittadino svizzero residente in Ticino, figlio di un funzionario di un'organizzazione internazionale con sede all'estero, ha richiesto l'esenzione dall'obbligo di assicurazione malattia per il periodo dal 1996 al 1999 e ha contestato la competenza del Cantone a stabilire un supplemento di premio per affiliazione tardiva. L'Ufficio assicurazione malattia aveva disposto l'affiliazione d'ufficio retroattiva e fissato un supplemento, ritenendo insussistenti i presupposti per l'esenzione. Il ricorrente ha sostenuto che l'assicurazione estera del padre fosse obbligatoria e che il Cantone non avesse competenza a decidere sul supplemento di premio.

Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso, annullando le decisioni cantonali relative all'affiliazione d'ufficio e al supplemento di premio, ma conferma il rigetto della richiesta di esenzione dall'obbligo assicurativo.

Sul piano procedurale, la Corte rileva che il Cantone non era competente ad affiliare d'ufficio il ricorrente alla Cassa malati CPT con effetto dal 1° gennaio 2000, poiché questi si era già assicurato spontaneamente; ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 LAMal, l'affiliazione d'ufficio presuppone infatti l'assenza di copertura assicurativa. Analogamente, il Cantone non disponeva della competenza a statuire sull'obbligo di versare un supplemento di premio per affiliazione tardiva, né a determinarne l'ammontare o la riduzione: tali competenze spettano esclusivamente all'assicuratore malattia in base all'articolo 5 capoverso 2 LAMal e all'articolo 6 capoverso 1 OAMal. Di conseguenza, gli atti vengono rinviati alla Cassa malati CPT per la decisione sulla sussistenza e quantificazione del supplemento.

Nel merito, la Corte respinge la pretesa di esenzione dall'obbligo assicurativo per il periodo 1996-1999. Ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LAMal e dell'articolo 2 capoverso 2 OAMal, l'esenzione richiede cumulativamente che l'assicurazione estera sia obbligatoria e che vi sia un doppio onere. Nel caso concreto, la documentazione prodotta non dimostra l'obbligatorietà dell'assicurazione estera né per il ricorrente né per il padre, e manca altresì la prova del doppio onere, trattandosi di un'assicurazione familiare in cui il contributo era versato solo parzialmente dal genitore. La Corte conferma inoltre che l'articolo 6 capoverso 1 OAMal, che esenta i familiari di funzionari internazionali, si applica solo quando il funzionario ha domicilio in Svizzera; tale interpretazione restrittiva non viola il principio di uguaglianza di trattamento sancito dall'articolo 8 capoverso 1 della Costituzione, poiché le situazioni dei figli di funzionari residenti in Svizzera e di quelli residenti all'estero sono oggettivamente distinte.

Regesto

Art. 3 Abs. 1 und 2, Art. 5 Abs. 2, Art. 6 Abs. 1 und 2 KVG; Art. 2 Abs. 2, Art. 6 Abs. 1 KVV; Art. 8 Abs. 1 BV: Versicherungsobligatorium und Zuweisung von Amtes wegen. Die Kantone sind nicht befugt, Personen einem Versicherer zuzuweisen, welche ihrer Versicherungspflicht bereits nachgekommen sind; ebenso wenig können sie diejenigen, welche der Versicherung nicht rechtzeitig beigetreten sind, rückwirkend einem Versicherer zuweisen. Der Krankenversicherer und nicht der Kanton ist zuständig, über die Pflicht zu befinden, bei verspätetem Versicherungsbeitritt einen Prämienzuschlag zu entrichten; dasselbe gilt für die Festsetzung des Beitragszuschlages und dessen Herabsetzung. Der in der Schweiz wohnhafte Sohn des Angestellten einer im Ausland domizilierten internationalen Organisation kann vom Versicherungsobligatorium nicht ausgenommen werden. Regeste Art. 3 al. 1 et 2, art. 5 al. 2, art. 6 al. 1 et 2 LAMal; art. 2 al. 2, art. 6 al. 1 OAMal; art. 8 al. 1 Cst.: Obligation d'assurance et affiliation d'office. Les cantons ne sont habilités ni à affilier d'office les personnes qui le sont déjà ni à affilier avec effet rétroactif celles qui l'ont fait tardivement. L'assureur-maladie, à l'exclusion des cantons, est seul compétent pour statuer sur la perception, en cas d'affiliation tardive, d'un supplément de prime, le montant de celui-ci et sa réduction. Le fils domicilié en Suisse de l'employé d'une organisation internationale domicilié à l'étranger ne peut être exempté de l'obligation de s'assurer. Regesto Art. 3 cpv. 1 e 2, art. 5 cpv. 2, art. 6 cpv. 1 e 2 LAMal; art. 2 cpv. 2, art. 6 cpv. 1 OAMal; art. 8 cpv. 1 Cost.: Obbligo assicurativo e affiliazione d'ufficio. Il Cantone non è autorizzato ad affiliare d'ufficio le persone che già si sono assicurate così come non può affiliare con effetto retroattivo quelle che si sono assicurate tardivamente. L'assicuratore malattia, non il Cantone, è competente a statuire sull'obbligo di versare un supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva nonché sull'ammontare e sulla riduzione del medesimo. Non può essere esentato dall'obbligo assicurativo il figlio domiciliato in Svizzera di un impiegato di un'organizzazione internazionale domiciliato all'estero.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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