Divieto d'entrata annullato per cittadino UE: assenza di minaccia attuale e grave all'ordine pubblico (art. 5 Allegato I ALC)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 131 II 352 · BGE 131 II 352 · ATF 131 II 352
- Data
- 14.04.2005
- Numero d'incarto
- BGE 131 II 352
- Corte
- CH_BGE_004
- Esito
- Accolto
Norme determinanti
Riassunto
Un cittadino italiano residente a Milano è stato condannato in Svizzera a tredici mesi di detenzione sospesa condizionalmente per complicità in ripetuta appropriazione indebita ai danni di una banca ticinese, causando un danno di circa 590'000 franchi. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha confermato il divieto d'entrata in Svizzera pronunciato dall'Ufficio federale degli stranieri fino al 2008. Il ricorrente ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale federale chiedendone l'annullamento o la riduzione della durata del divieto.
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e annullato il divieto d'entrata, riconoscendo preliminarmente l'ammissibilità del gravame nonostante l'esclusione prevista dalla legge interna, in virtù delle garanzie processuali dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone che impongono un doppio grado di giurisdizione con accesso a un'autorità giudiziaria.
Nel merito, la Corte ha stabilito che non sussisteva una minaccia attuale e sufficientemente grave all'ordine pubblico da giustificare la misura restrittiva ai sensi dell'Allegato I dell'Accordo. Sebbene l'integrità della piazza finanziaria sia un interesse fondamentale, le infrazioni commesse dal ricorrente non riguardavano beni giuridici sensibili come la vita o lo spaccio di stupefacenti, erano circoscritte a un contesto societario limitato e avevano causato un danno non esorbitante rispetto alla tipologia di reato. La pena inflitta era inoltre relativamente modesta.
La valutazione del rischio di recidiva ha evidenziato l'assenza di precedenti penali in Svizzera e in Italia prima della condanna, il pieno risarcimento del danno alla parte lesa già durante l'inchiesta e il decorso di diversi anni senza nuove infrazioni. La mera prospettiva di riprendere un'attività professionale nel settore finanziario non costituiva di per sé un indizio sufficiente di pericolosità futura. Di conseguenza, mancavano i presupposti per limitare il diritto di libera circolazione del cittadino comunitario.
La decisione è rilevante perché chiarisce il rapporto tra norme interne ed Accordi bilaterali in materia di procedura, affermando la prevalenza diretta delle garanzie convenzionali, e definisce rigorosamente i criteri di attualità e gravità della minaccia all'ordine pubblico per i cittadini UE, escludendo misure basate su prevenzione generale o mere presunzioni di recidiva professionale.
Regesto
Art. 13 Abs. 1 ANAG, Art. 100 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 OG, Art. 11 Abs. 1 und 3 FZA, Art. 5 Anhang I FZA; Einreisesperre, Verwaltungsgerichtsbeschwerde, öffentliche Ordnung. Obwohl Art. 100 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 OG die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine Einreisesperre ausschliesst, steht sie diesbezüglich Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft offen. Dies ergibt sich aus Art. 11 Abs. 1 und 3 FZA, der dafür ein zweistufiges Beschwerdeverfahren vorschreibt, wobei mindestens die zweite Instanz ein Gericht sein muss (E. 1). Zusammenfassung der Grundsätze und Voraussetzungen für die Einschränkung der sich aus dem Freizügigkeitsabkommen ergebenden Rechte aus Gründen der öffentlichen Ordnung (E. 3). Prüfung der Schwere der verübten strafbaren Handlung und der Rückfallsgefahr: Im konkreten Fall keine gegenwärtige und hinreichend schwere Bedrohung, welche eine Einreisesperre rechtfertigen könnte (E. 4). Regeste Art. 13 al. 1 LSEE, art. 100 al. 1 let. b ch. 1 OJ, art. 11 par. 1 et 3 ALCP, art. 5 annexe I ALCP; interdiction d'entrée, recours de droit administratif, ordre public. Bien que l'art. 100 al. 1 let. b ch. 1 OJ exclue le recours de droit administratif en matière d'interdiction d'entrée, cette voie de droit est néanmoins ouverte aux ressortissants communautaires en vertu de l'art. 11 par. 1 et 3 ALCP, qui prévoit une double instance de recours dont au moins la seconde doit être une autorité judiciaire (consid. 1). Limitation des droits conférés par l'Accord sur la libre circulation pour des raisons d'ordre public: rappel des principes applicables (consid. 3). Examen de la gravité des infractions commises et du risque de récidive: dans le cas d'espèce, absence de menace suffisamment grave et actuelle pour justifier une interdiction d'entrée en Suisse (consid. 4). Regesto Art. 13 cpv. 1 LDDS, art. 100 cpv. 1 lett. b n. 1 OG, art. 11 cpv. 1 e 3 ALC, art. 5 Allegato I ALC; divieto d'entrata, ricorso di diritto amministrativo, ordine pubblico. Malgrado l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 1 OG escluda il ricorso di diritto amministrativo in materia di divieto d'entrata, nel caso di cittadini comunitari tale rimedio è ammissibile in virtù dell'art. 11 cpv. 1 e 3 ALC, che impone due istanze di ricorso di cui almeno la seconda deve essere un'autorità giudiziaria (consid. 1). Richiamo dei principi applicabili alle limitazioni dei diritti conferiti dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone fondate su motivi di ordine pubblico (consid. 3). Esame della gravità dell'infrazione commessa e del rischio di recidiva: in concreto minaccia non sufficientemente grave ed attuale per vietare l'entrata in Svizzera (consid. 4).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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