Justizze.

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Justizze. Art. 3 LAsi

Tribunale amministrativo federale

Richiedente asilo iracheno di etnia curda denuncia persecuzione riflessa per il rientro forzato del fratello rifugiato in Svizzera: SEM omette di valutare la verosimiglianza delle allegazioni, violazione del diritto di essere sentito (art. 3 LAsi)

Data
31.03.2020
Numero d'incarto
D-1451/2020
Corte
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Esito
Rinvio

Norme determinanti

Art. 3 LAsi Art. 6 LAsi Art. 7 LAsi Art. 105 LAsi Art. 106 LAsi Art. 108 LAsi Art. 111a LAsi Art. 29 Cost Art. 5 PA Art. 26 PA Art. 32 PA Art. 48 PA Art. 49 PA Art. 52 PA Art. 61 PA Art. 62 PA Art. 7 TS-TAF Art. 9 TS-TAF Art. 14 TS-TAF

Riassunto

Un cittadino iracheno di etnia curda ha presentato domanda d’asilo in Svizzera, sostenendo di aver subito arresti e maltrattamenti da parte delle autorità irachene (Asayish) nel dicembre 2018 e nel febbraio 2019, nonché di aver visto la madre licenziata e un fratello maggiore arrestato ingiustificatamente. Ha allegato che tali atti erano finalizzati a costringere il suo fratello C._______, già riconosciuto rifugiato e beneficiario dell’asilo in Svizzera, a rientrare in Iraq. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la domanda, ritenendo irrilevanti ai sensi dell’articolo 3 della legge sull’asilo (LAsi) le persecuzioni subite, senza però valutarne la verosimiglianza. Il ricorrente ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendone l’annullamento, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo, oppure, in subordine, la ritrasmissione degli atti per una nuova decisione.

Il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso e ha annullato la decisione della SEM del 2 marzo 2020, ritrasmettendo gli atti per una nuova decisione. Ha ritenuto che il ricorrente abbia allegato in modo sufficientemente coerente e plausibile di essere stato oggetto di persecuzione riflessa, in quanto membro della famiglia di un rifugiato già riconosciuto in Svizzera, e che tali atti fossero diretti a costringere il fratello al rientro in Iraq. Ha constatato che la SEM, pur avendo riconosciuto il legame familiare e lo status di rifugiato del fratello, non ha valutato la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente, limitandosi a dichiararle irrilevanti ex articolo 3 capoverso 1 della legge sull’asilo (LAsi), senza motivare adeguatamente tale conclusione. Tale omissione costituisce una violazione del diritto di essere sentito, garantito dall’articolo 29 capoverso 2 della Costituzione federale e concretizzato negli articoli 26 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo (PA), in particolare nell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 32 PA. Poiché il diritto di essere sentito è una garanzia formale la cui violazione implica, di principio, l’annullamento della decisione indipendentemente dal merito, il Tribunale ha annullato la decisione e ha ordinato alla SEM di riesaminare la domanda, valutando preliminarmente la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente previe eventuali ulteriori misure istruttorie. Non sono state prelevate spese processuali e la SEM è tenuta a rifondere al ricorrente CHF 750.– a titolo di indennità per spese ripetibili, fissata d’ufficio sulla base degli atti di causa ai sensi degli articoli 14 capoverso 2, 9 capoverso 1 lettera c e 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili (TS-TAF). La decisione è notevole perché conferma che la semplice qualificazione di un motivo d’asilo come irrilevante non esime l’autorità dall’obbligo di valutare la verosimiglianza delle allegazioni quando queste potrebbero configurare una persecuzione riflessa ai sensi dell’articolo 3 LAsi.

Regesto

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.