Tribunale amministrativo federale
Dipendente FFS in malattia da aprile 2017 licenziato per gravi cause d'esercizio: disdetta ordinaria valida nonostante diritto alla retribuzione per due anni (art. 125 cpv. 1 CCL)
- Data
- 23.04.2018
- Numero d'incarto
- A-6782/2017
- Corte
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 125 CCL Art. 174 CCL Art. 175 CCL Art. 15 LFFS Art. 2 LPers Art. 6 LPers Art. 10 LPers Art. 37 LPers Art. 38 LPers Art. 336c CO
Riassunto
Un dipendente delle Ferrovie federali svizzere (FFS), assunto con contratto a tempo indeterminato, è stato colpito da una malattia prolungata a partire dal 18 aprile 2017, con inabilità al 100% fino al 14 maggio 2017, poi al 50% fino al 22 giugno 2017 e nuovamente al 100% dal 23 giugno 2017 al 31 gennaio 2018. Le FFS hanno comunicato la soppressione del suo posto di lavoro nell’ambito di una riorganizzazione del settore Infrastrutture, finalizzata all’ottimizzazione e concentrazione delle competenze di gestione operativa degli edifici. Dopo aver procrastinato l’inizio del periodo di prevenzione di 90 giorni a causa della malattia, le FFS hanno notificato una disdetta ordinaria il 10 novembre 2017 con effetto al 28 febbraio 2018, invocando gravi cause economiche o d’esercizio e l’impossibilità di offrire un altro lavoro adeguato. Il dipendente ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale chiedendo l’annullamento della disdetta e il pagamento dello stipendio per due anni a decorrere dal primo giorno di malattia.
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso, confermando la validità della disdetta ordinaria. Ha ritenuto che, pur sussistendo il diritto alla retribuzione per due anni ai sensi dell’art. 125 cpv. 1 CCL FFS, tale diritto non impedisce la disdetta qualora ricorrano motivi oggettivi sufficienti, come previsto dall’art. 174 cpv. 1 lett. f CCL FFS e dall’art. 10 cpv. 3 lett. b LPers. Ha constatato che la riorganizzazione del settore Infrastrutture FFS, volta a ottimizzare e concentrare le competenze di gestione operativa degli edifici, costituisce un motivo aziendale serio e non un pretesto, e che il ricorrente non ha contestato tale riorganizzazione. Ha altresì accertato che le FFS hanno compiuto sforzi concreti e significativi per trovare un lavoro adeguato al ricorrente — tra cui aggiornamento del dossier di candidatura, analisi di annunci di lavoro, colloqui di consulenza professionale e stage in altri settori — ma senza esito positivo, rendendo obiettivamente impossibile l’offerta di un altro lavoro adeguato ai sensi dell’Appendice 8 par. 7 CCL FFS. Ha infine verificato che la disdetta del 10 novembre 2017 rispetta i termini di protezione: il periodo di prevenzione di sei mesi è stato correttamente posticipato al 1° settembre 2017 per rispetto del termine di protezione di tre mesi previsto dall’art. 175 cpv. 2 lett. a CCL FFS, e la disdetta è stata notificata dopo l’inizio di tale periodo e con effetto allo scadere del periodo stesso, il 28 febbraio 2018. La decisione è fondata sulle norme applicabili al personale delle FFS, in particolare l’art. 125 cpv. 1 CCL FFS per il diritto alla retribuzione in caso di malattia, l’art. 174 cpv. 1 lett. f CCL FFS e l’art. 10 cpv. 3 lett. b LPers per i motivi oggettivi di disdetta, nonché l’art. 175 cpv. 2 lett. a e lett. 2 CCL FFS per i termini di protezione. Le spese processuali non sono state prelevate né assegnate, ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 LPers e dell’art. 7 cpv. 1 TS-TAF. La decisione chiarisce che il diritto alla retribuzione per due anni non costituisce un diritto assoluto di conservazione del posto di lavoro, ma può essere superato da una disdetta ordinaria legittimata da gravi cause economiche o d’esercizio e dall’effettiva impossibilità di offrire un lavoro adeguato, anche durante la malattia.
Regesto
Risoluzione dei rapporti di lavoro
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.