Ricorso contro diniego gratuito patrocinio senza conclusioni sul merito: inammissibile per carenza motivazionale (art. 42 cpv. 1 LTF)
- Data
- 18.08.2026
- Numero d'incarto
- 5A_571/2026
- Corte
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Esito
- Inammissibile
Norme determinanti
Riassunto
Nel quadro di una procedura di divorzio promossa dalla moglie C.________ nei confronti del marito A.________, quest'ultimo ha presentato due istanze di ricusazione della perita giudiziaria B.________, incaricata di valutare le capacità genitoriali e l'aspetto psicoaffettivo dei figli minori D.________ ed E.________. Il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto entrambe le istanze e, successivamente, anche una terza istanza di ricusazione presentata dal marito dopo il ripristino della litispendenza di primo grado. Contro tale ultima decisione pretorile, A.________ ha proposto reclamo chiedendo l'accoglimento della ricusazione e il beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di seconda istanza. La I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto sia il reclamo che la richiesta di gratuito patrocinio con decisione non motivata, avvertendo le parti che la richiesta di motivazione scritta avrebbe comportato costi pari a fr. 1'000.--. Dopo aver ottenuto la motivazione scritta relativa al solo diniego del gratuito patrocinio, basata sulla scarsa probabilità di successo del reclamo ai sensi dell'art. 117 lett. b CPC, il marito ha impugnato tale provvedimento dinanzi al Tribunale federale.
Il Tribunale federale dichiara inammissibile il ricorso in materia civile presentato da A.________ contro la decisione cantonale dell'11 giugno 2026. L'inammissibilità deriva dal fatto che il ricorso, pur essendo formalmente diretto contro il diniego del gratuito patrocinio, manca totalmente di conclusioni e di motivazione specifiche riguardanti l'oggetto principale del contenzioso, ovvero la conferma del rigetto della ricusazione della perita giudiziaria. Il ricorrente si limita infatti a contestare il rifiuto dell'assistenza giudiziaria per il procedimento di reclamo ormai concluso, senza formulare alcuna proposta di giudizio né argomentazioni sostanziali sulla questione della ricusazione del perito, come espressamente richiesto dall'art. 42 cpv. 1 LTF. Di conseguenza, il rimedio è manifestamente carente sotto il profilo formale e può essere evaso nella procedura semplificata ex art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
La domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale viene respinta poiché il ricorso è manifestamente privo di possibilità di esito favorevole, rendendo superflua qualsiasi valutazione sulla condizione economica del ricorrente ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 e 3 LTF. Le spese giudiziarie federali ammontanti a fr. 500.-- sono poste interamente a carico del ricorrente in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 LTF, non giustificandosi l'assegnazione di spese ripetibili. La richiesta di effetto sospensivo diventa priva di oggetto con la pronuncia della presente sentenza.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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