Justizze.

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Justizze. Art. 257b CO

Tribunale federale

Conduttore contesta fatture per gas metano usato per climatizzazione estiva: contratto chiaro attribuisce tali spese al conduttore, ricorso respinto (art. 257a cpv. 2 e art. 257b cpv. 1 CO)

Data
01.06.2018
Numero d'incarto
4A_134/2018
Corte
I. Zivilrechtliche Abteilung
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 106 LTF Art. 257a CO Art. 257b CO Art. 229 CPC Art. 317 CPC

Riassunto

Una società locatrice ha addebitato a una società conduttrice quattro fatture per il consumo di gas metano negli anni 2008–2011, relative al funzionamento dell’impianto di climatizzazione durante il periodo estivo e alla produzione di acqua calda. La conduttrice ha contestato la legittimità di tale addebito, sostenendo che il contratto di locazione non prevedeva espressamente a suo carico le spese energetiche per il raffreddamento. Il Pretore aggiunto ha condannato parzialmente la conduttrice al pagamento di fr. 74'519.45. L’appello della conduttrice è stato respinto dalla II Camera civile del Tribunale d’appello del Cantone Ticino. La conduttrice ha quindi presentato un ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale, chiedendone l’annullamento o la riforma.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui è ammissibile. Ha ritenuto vincolanti gli accertamenti di fatto della sentenza cantonale, secondo cui il consumo di gas metano contestato era interamente riconducibile al funzionamento dell’impianto di climatizzazione (raffreddamento e ventilazione) durante il periodo estivo, e non al riscaldamento dell’immobile, e che tale maggior consumo era stato causato dalla sostituzione di tre macchine da parte della conduttrice stessa. Ha constatato che il contratto di locazione, nelle clausole 5 e 8, stabiliva in modo chiaro, preciso e dettagliato che l’impianto di raffreddamento dell’aria e di ventilazione era di utilizzo esclusivo e gestione diretta della conduttrice, e che tutte le spese per l’energia necessaria al loro funzionamento – escluso il riscaldamento – erano a suo carico. Ha quindi concluso che l’addebito delle spese litigiose era conforme agli art. 257a cpv. 2 e 257b cpv. 1 CO, che disciplinano la ripartizione delle spese accessorie in materia di locazione. Ha altresì rilevato che le critiche della ricorrente sugli accertamenti di fatto erano genericamente formulate e non soddisfacevano i rigorosi requisiti di motivazione previsti dagli art. 105 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF per contestare un presunto arbitrio, e che le obiezioni tardive sollevate in appello erano state correttamente dichiarate irricevibili ai sensi degli art. 229 e 317 cpv. 1 CPC. Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono state poste a carico della ricorrente, che dovrà rifondere all’opponente fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili. La decisione conferma il principio secondo cui la qualificazione contrattuale chiara e specifica delle spese accessorie prevale sul silenzio o sull’interpretazione estensiva, anche quando l’energia utilizzata proviene da un impianto comune.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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