Justizze.

La banca dati giuridica svizzera con IA.

Justizze. Art. 9a LPC

Tribunale federale

Permesso dimora UE/AELS senza attività lucrativa: mezzi finanziari insufficientemente accertati, causa rinviata (art. 24 All. I ALC)

Data
12.02.2025
Numero d'incarto
2C_148/2023
Corte
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Esito
Rinvio

Norme determinanti

Art. 9 LPC Art. 9a LPC Art. 6 ALC Art. 16 OLCP

Riassunto

Un cittadino italiano residente in Svizzera dal 2009 ha visto revocato il permesso di dimora UE/AELS dopo anni di disoccupazione, lavori part-time con salari esigui e percezione di prestazioni complementari AVS/IPG. L'autorità ticinese ha rifiutato il rinnovo del permesso e negato il rilascio di un permesso senza attività lucrativa, ritenendo che il ricorrente non avesse più lo status di lavoratore e non disponesse di mezzi finanziari sufficienti. Il Tribunale amministrativo cantonale ha confermato la decisione, basandosi su redditi da pensione AVS e INPS, affitto e fabbisogno minimo, ma tralasciando di verificare dettagliatamente un'eredità estera e una garanzia finanziaria offerta da un amico. Il ricorrente impugna la sentenza chiedendo il riconoscimento del diritto di rimanere o, in subordine, il permesso senza attività lucrativa.

Il Tribunale federale accoglie il ricorso, annulla la sentenza cantonale e rinvia la causa per nuovi accertamenti sulla sussistenza dei mezzi finanziari necessari al rilascio del permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa.

La Corte conferma innanzitutto che il ricorrente non possiede più lo status di lavoratore ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) dal gennaio 2014. Le attività svolte successivamente erano caratterizzate da salari nettamente insufficienti (fr. 886.90 e fr. 1'001.85 mensili), orari ridotti (circa 53-55 ore mensili) e lunga durata limitata, configurandosi come meramente marginali e accessorie. Di conseguenza, non sussiste il diritto di rimanere in Svizzera ex art. 4 Allegato I ALC in relazione con l'art. 2 par. 1 lett. a e b del regolamento (CEE) n. 1251/70, poiché mancava la qualifica di lavoratore nei dodici mesi precedenti il pensionamento anticipato e al momento dell'infortunio del 2020.

Tuttavia, per quanto riguarda il permesso senza attività lucrativa ex art. 6 ALC e art. 24 Allegato I ALC, gli accertamenti cantonali sui mezzi finanziari risultano incompleti. Sebbene il ricorrente abbia rinunciato alle prestazioni complementari nell'ottobre 2019, i giudici cantonali non hanno verificato con precisione l'ammontare effettivo dell'eredità ricevuta da un parente estero né le reali capacità economiche dell'amico che ha offerto una garanzia finanziaria, limitandosi a constatare genericamente i suoi obblighi familiari. Poiché l'origine dei fondi e la credibilità degli impegni di terzi sono elementi essenziali per valutare la sufficienza dei mezzi ex art. 16 cpv. 2 OLCP e legge sulle prestazioni complementari (LPC), e dato che il ricorrente si è mantenuto autonomamente dal 2019 senza contrarre debiti, la causa viene rinviata all'autorità inferiore per completare l'istruttoria finanziaria.

Le spese giudiziarie federali non vengono prelevate in considerazione dell'esito favorevole del gravame.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

Sentenze correlate