Divorziato convivente ex moglie: calcolo prestazioni complementari individuale, no cumulo redditi coniugali (Art. 9 cpv. 2 LPC)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 137 V 82 · BGE 137 V 82 · ATF 137 V 82
- Data
- 25.02.2011
- Numero d'incarto
- BGE 137 V 82
- Corte
- CH_BGE_007
- Esito
- Rinvio
Norme determinanti
Riassunto
Un assicurato divorziato dall'agosto 2005 continua a vivere in comunione domestica con la ex moglie condividendo affitto e utenze per motivi di salute e difficoltà finanziarie. La cassa di compensazione ticinese rifiuta le prestazioni complementari sommando i redditi e le spese degli ex coniugi come se fossero ancora sposati, ritenendo invariata la situazione economica nonostante il divorzio. Il Tribunale cantonale conferma tale decisione basandosi sulla continuità della convivenza e sull'assenza di cambiamenti economici sostanziali. L'assicurato ricorre al Tribunale federale sostenendo che, essendo formalmente divorziate e prive di obblighi di mantenimento reciproco, le parti debbano essere considerate persone sole ai fini del calcolo.
Il Tribunale federale accoglie il ricorso e rinvia la causa all'amministrazione per un nuovo calcolo basato esclusivamente sui redditi e le spese del ricorrente. I giudici federali stabiliscono che gli ex coniugi divorziati che continuano a convivere non possono essere assimilati ai coniugi per il calcolo delle prestazioni complementari, poiché l'art. 9 cpv. 2 LPC limita espressamente il cumulo dei redditi ai soli "coniugi". Con il divorzio cessa l'obbligo di assistenza e mantenimento reciproco previsto dall'art. 163 CC, modificando sostanzialmente la situazione giuridica ed economica rispetto al matrimonio o alla separazione legale.
L'ordinanza OPC-AVS/AI non prevede alcuna equiparazione tra coniugi divorziati conviventi e coniugi uniti in matrimonio, confermando che la delega legislativa non include questa fattispecie. Non si applica per analogia la giurisprudenza relativa ai coniugi legalmente separati, dato che in quel caso permane l'obbligo di mantenimento ex art. 163 CC, assente invece nel divorzio. Le direttive amministrative UFAS trattano inoltre i divorziati conviventi alla stregua delle persone sole, salvo casi di manifesto abuso di diritto ex art. 2 cpv. 2 CC.
Nel caso concreto non sussistono elementi per configurare un abuso di diritto, poiché il ricorrente ha fornito spiegazioni verosimili sulle ragioni sanitarie e finanziarie della convivenza, non smentite dalle autorità inferiori. La mera condivisione dell'appartamento e del telefono non giustifica il cumulo dei redditi in assenza di accertamenti precisi sulla ripartizione degli oneri. La causa è rinviata per determinare il diritto alla prestazione complementare calcolando separatamente il fabbisogno vitale del solo ricorrente.
Regesto
Art. 9 Abs. 2 und 5 lit. a ELG; Berechnung der anrechenbaren Einnahmen und anerkannten Ausgaben einer geschiedenen Person, die weiterhin mit dem Ex-Ehegatten in häuslicher Gemeinschaft zusammenlebt. Vorbehältlich des Rechtsmissbrauchs berechnet sich die Ergänzungsleistung eines Versicherten, der aus besonderen Gründen weiterhin mit dem von ihm geschiedenen Ehegatten in häuslicher Gemeinschaft zusammenlebt, nicht nach den für Ehegatten gültigen Regeln (E. 5-5.7). Regeste Art. 9 al. 2 et 5 let. a LPC; calcul du revenu déterminant et des dépenses reconnues d'une personne divorcée qui continue à faire ménage commun avec l'ex-conjoint. Sous réserve de l'abus de droit, la prestation complémentaire de l'assuré qui pour des raisons particulières continue à faire ménage commun avec l'ex-conjoint duquel il a divorcé ne se calcule pas selon les règles valables pour les conjoints (consid. 5-5.7). Regesto Art. 9 cpv. 2 e 5 lett. a LPC; calcolo dei redditi computabili e delle spese riconosciute di una persona divorziata che continua a vivere in comunione domestica con l'ex coniuge. Fatto salvo l'abuso di diritto, la prestazione complementare di un assicurato che per motivi contingenti continua a vivere in comunione domestica con l'ex coniuge da cui è divorziato non può calcolarsi secondo le regole valide per i coniugi (consid. 5-5.7).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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