Prestazioni complementari negate per patrimonio eccedente: valutazione immobile confermata, nessun arbitrio (Art. 9a lett. b LPC)
- Data
- 11.08.2026
- Numero d'incarto
- 8C_200/2026
- Corte
- IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
Un assicurato nato nel 1947 ha richiesto prestazioni complementari AVS/AI per sé e per la moglie degente in casa anziani. La Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino ha respinto la domanda poiché il patrimonio complessivo dei coniugi, comprensivo di un terreno edificabile stimato 600'000 franchi, superava la soglia legale di 200'000 franchi. L'assicurato ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale delle assicurazioni e successivamente al Tribunale federale, sostenendo che la valutazione del terreno fosse errata e che l'autorità avesse violato il diritto di essere sentito rinunciando a un sopralluogo e a una perizia giudiziaria.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso confermando il diniego delle prestazioni complementari. I giudici hanno ritenuto che la valutazione del terreno operata dall'Ufficio stima, che aveva applicato una riduzione del 46% sul valore medio di mercato per considerare le difficoltà edificatorie, non fosse manifestamente insostenibile né arbitraria. La presenza di una licenza edilizia rilasciata nel 2011 e rinnovata nel 2014 dimostrava concretamente l'edificabilità del fondo, rendendo infondata la tesi dell'incommerciabilità assoluta.
La corte ha inoltre stabilito che il mancato esperimento di una perizia giudiziaria e l'assenza di un sopralluogo non configuravano alcuna violazione del diritto di essere sentito o dell'obbligo di motivazione, poiché i dati disponibili erano sufficienti per l'accertamento dei fatti e la parte ricorrente non aveva contestato la metodologia di stima ma solo il risultato. Le rimostranze relative all'isolamento del fondo e ai costi di accesso sono state considerate già valutate dai periti nella determinazione del prezzo al metro quadro.
Poiché il patrimonio accertato di oltre 700'000 franchi eccedeva nettamente il limite previsto dalla normativa sulle prestazioni complementari, il diritto alla prestazione era escluso. Le spese giudiziarie di 500 franchi sono state poste a carico del ricorrente soccombente.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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