Ottenimento fraudolento di crediti COVID-19 mediante dichiarazioni false: truffa ai danni del fideiussore per inganno astuto e danno patrimoniale (Art. 146 CP)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 150 IV 169 · BGE 150 IV 169 · ATF 150 IV 169
- Data
- 11.03.2024
- Numero d'incarto
- BGE 150 IV 169
- Corte
- CH_BGE_006
- Esito
- Rinvio
Norme determinanti
Riassunto
Il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha impugnato la sentenza della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino, che aveva prosciolto gli imputati A. e B. dalle accuse di truffa relative a due crediti COVID-19 ottenuti con dichiarazioni false. La questione centrale era se l’ottenimento illecito di tali crediti, erogati sulla base di autocertificazioni senza verifiche bancarie, costituisse il reato di truffa ex art. 146 CP, in particolare riguardo agli elementi costitutivi dell’inganno astuto e del danno. Il Tribunale federale ha esaminato la natura della procedura semplificata, il ruolo del fideiussore e la giurisprudenza sull’astuzia e sul danno nella truffa bancaria.
Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso del Ministero pubblico e ha rinviato la causa alla Corte di appello e di revisione penale per nuovo giudizio. Ha ritenuto che l’ottenimento fraudolento di crediti COVID-19 mediante dichiarazioni false costituisca truffa ex art. 146 CP, poiché le false informazioni fornite da A. e B. per ottenere crediti per la ditta individuale di B. e per la società E. SA configurano un inganno astuto, data la specifica procedura semplificata prevista dall’ordinanza OFis-COVID-19, che escludeva verifiche approfondite da parte delle banche e si basava esclusivamente sull’autocertificazione del richiedente. Inoltre, il danno è ravvisabile nella messa in pericolo del patrimonio del fideiussore, che assume un rischio condizionale di escussione della garanzia solidale, comportando un aumento del passivo sotto il profilo economico. Le norme applicabili includono l’art. 146 CP per il reato di truffa e numerose disposizioni dell’OFis-COVID-19 (art. 3 cpv. 1, art. 4 cpv. 1 lett. b, art. 6 cpv. 1, art. 7, art. 11 cpv. 1 e 2, art. 13 cpv. 3 lett. a, art. 19 cpv. 2, art. 23, art. 25 cpv. 1 e 2, art. 3 cpv. 3, art. 4 cpv. 5, art. 6 cpv. 2 lett. a, art. 6 cpv. 3, art. 3 cpv. 1 lett. c, art. 7 cpv. 1, art. 3 cpv. 2, art. 4 cpv. 1, art. 4 cpv. 2, art. 4 cpv. 5, art. 11 cpv. 1, art. 11 cpv. 2, art. 3 cpv. 3, art. 4 cpv. 1 lett. a), nonché l’art. 118 cpv. 1 LStrI per il tentato inganno nei confronti delle autorità. Non sono state decise questioni relative ai costi o alle spese processuali. La decisione è notevole perché chiarisce che la truffa può configurarsi anche in casi di crediti erogati mediante procedure semplificate, dove l’inganno astuto deriva non da manovre complesse ma dalla consapevole sfruttazione di un sistema intenzionalmente privo di controlli, e il danno si produce già al momento della conclusione del contratto, indipendentemente dal successivo rimborso.
Regesto
Art. 146 StGB; Covid-19-SBüV; Covid-19-SBüG; Betrug mit "Covid-19-Krediten". Beschreibung der "Covid-19-Kredite (Plus)" (E. 3). Betrug mit "Covid-19-Krediten", mit Bezug auf die Tatbestandsmerkmale der arglistigen Täuschung (E. 5.1) und des Schadens (E. 5.2). Regeste Art. 146 CP; OCaS-COVID-19; LCaS-COVID-19; escroquerie aux "crédits COVID-19". Présentation des "crédits COVID-19 (Plus)" (consid. 3). Escroquerie aux "crédits COVID-19", par référence aux éléments constitutifs de la tromperie astucieuse (consid. 5.1) et du dommage (consid. 5.2). Regesto Art. 146 CP; OFis-COVID-19; LFiS-COVID-19; truffa ai "crediti COVID-19". Presentazione dei "crediti COVID-19 (Plus)" (consid. 3). Truffa ai "crediti COVID-19", con riferimento agli elementi costitutivi dell'inganno astuto (consid. 5.1) e del danno (consid. 5.2).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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