Debitore impugna realizzazione di beni pignorati sottoposti a sequestro penale ex art. 71 cpv. 3 CP: ripartizione provvisoria revocata, realizzazione confermata (art. 144 cpv. 2 LEF)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 142 III 174 · BGE 142 III 174 · ATF 142 III 174
- Data
- 15.01.2016
- Numero d'incarto
- 5A_204/2015
- Corte
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Esito
- Parzialmente accolto
Norme determinanti
Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 44 LEF Art. 121 LEF Art. 144 LEF Art. 281 LEF Art. 71 CP
Riassunto
Un debitore ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva annullato il rifiuto dell'Ufficio di esecuzione di Lugano di realizzare beni pignorati e di ripartire provvisoriamente il ricavo già ottenuto. Il debitore sosteneva che il sequestro penale disposto ai sensi dell'art. 71 cpv. 3 CP impedisse sia la realizzazione dei beni sia la ripartizione provvisoria del ricavo, poiché lo Stato avrebbe un diritto preferenziale rispetto agli altri creditori. L'opponente, creditore pignorante, chiedeva invece la conferma della sentenza di vigilanza. La controversia verteva sulla compatibilità tra sequestro penale conservativo e procedura esecutiva ordinaria, in particolare sulle conseguenze del sequestro ai fini della realizzazione e della ripartizione provvisoria.
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso: ha revocato l’ordine di ripartizione provvisoria del ricavo, ma ha confermato l’obbligo di realizzare i beni pignorati. Ha ritenuto che il sequestro penale disposto ai sensi dell’art. 71 cpv. 3 CP non attribuisca allo Stato alcun diritto preferenziale nell’esecuzione forzata, né fondi un diritto di distrazione sui beni sequestrati. Tuttavia, poiché tale sequestro è una misura conservativa che deve essere mantenuta fino al subentro di una misura esecutiva, e poiché i beni sequestrati sono stati successivamente pignorati da terzi, si applica per analogia l’art. 281 LEF: lo Stato partecipa quindi di diritto, in via provvisoria, al pignoramento. Di conseguenza, l’Ufficio di esecuzione deve realizzare i beni, ma non può procedere alla ripartizione provvisoria del ricavo ai sensi dell’art. 144 cpv. 2 LEF, poiché lo Stato, quale creditore provvisorio, deve essere incluso nel gruppo di creditori partecipanti. Il ricorso era ammissibile nei suoi requisiti formali e di legittimazione (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF, art. 90 LTF, art. 75 LTF, art. 72 cpv. 2 lett. a LTF, art. 76 cpv. 1 LTF), ma in parte inammissibile per insufficiente motivazione (art. 42 cpv. 1 LTF, art. 106 cpv. 2 LTF, art. 95 lett. a LTF, art. 95 LTF, art. 97 cpv. 1 LTF, art. 99 cpv. 1 LTF). La parte subordinata del ricorso, relativa alla perenzione dell’esecuzione ex art. 121 LEF, è stata dichiarata inammissibile perché fondata su fatti nuovi non allegati correttamente (art. 99 cpv. 2 LTF). Le spese giudiziarie sono state ripartite equamente tra le parti (art. 66 cpv. 1 LTF) e le spese ripetibili compensate (art. 68 cpv. 1 LTF). La decisione chiarisce il regime giuridico del sequestro penale conservativo nell’ambito dell’esecuzione forzata e stabilisce che la sua coesistenza con il pignoramento comporta l’applicazione per analogia dell’art. 281 LEF, con conseguente partecipazione provvisoria dello Stato al pignoramento senza diritto preferenziale.
Regesto
Art. 44, 116 ff., 144 Abs. 2 und 281 SchKG; Art. 70 und 71 StGB; Pfändung von mit Beschlag gemäss Art. 71 Abs. 3 StGB belegten Vermögenswerten; Verwertung der gepfändeten Vermögensstücke und provisorische Verteilung des Erlöses. Werden Vermögenswerte, die zur Durchsetzung der Ersatzforderung zugunsten des Staates (Art. 71 Abs. 3 StGB) mit Beschlag belegt worden sind, von einem anderen Gläubiger gepfändet, so nimmt der Staat in analoger Anwendung von Art. 281 SchKG von Rechts wegen provisorisch an der Pfändung teil (E. 3). Regeste Art. 44, 116 ss, 144 al. 2 et 281 LP; art. 70 et 71 CP; saisie de biens faisant déjà l'objet d'un séquestre au sens de l'art. 71 al. 3 CP; réalisation des biens saisis et répartition provisoire du produit de la réalisation. Lorsque des valeurs patrimoniales séquestrées en vue de l'exécution d'une créance compensatrice de l'Etat (art. 71 al. 3 CP) sont saisies par un autre créancier, l'Etat participe de plein droit à la saisie à titre provisoire par application analogique de l'art. 281 LP (consid. 3). Regesto Art. 44, 116 segg., 144 cpv. 2 e 281 LEF; art. 70 e 71 CP; pignoramento di beni già colpiti da un sequestro dell'art. 71 cpv. 3 CP; realizzazione dei beni pignorati e ripartizione provvisoria del ricavo. Qualora dei valori patrimoniali sequestrati in vista dell'esecuzione di un risarcimento equivalente in favore dello Stato (art. 71 cpv. 3 CP) siano pignorati da un altro creditore, lo Stato partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria in applicazione analogica dell'art. 281 LEF (consid. 3).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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