Sanzione per falsa indicazione negli appalti ticinesi: ricorso di diritto pubblico inammissibile per mancata allegazione (Art. 83 lett. f LTF)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 140 I 252 · BGE 140 I 252 · ATF 140 I 252
- Data
- 18.09.2014
- Numero d'incarto
- BGE 140 I 252
- Corte
- CH_BGE_001
- Esito
- Inammissibile
Norme determinanti
Art. 42 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 90 LTF Art. 100 LTF Art. 114 LTF Art. 115 LTF Art. 117 LTF Art. 45 LCPubb/TI
Riassunto
Una società ha ottenuto un appalto pubblico nel Canton Ticino per lavori di pavimentazione, ma è stata sanzionata dal Consiglio di Stato con l'esclusione da tutti gli appalti per cinque mesi e una multa di 40.000 franchi per aver fornito indicazioni false sulle capacità operative. La società ha impugnato la conferma di questa sanzione da parte del Tribunale cantonale amministrativo davanti al Tribunale federale, sollevando critiche di ordine costituzionale relative alla proporzionalità della misura.
Il Tribunale federale dichiara inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, qualificando l'impugnativa come ricorso sussidiario in materia costituzionale.
La Corte stabilisce innanzitutto che le sanzioni comminate (esclusione dagli appalti e pena pecuniaria) hanno natura amministrativa e non penale, escludendo così il ricorso in materia penale ai sensi degli art. 78 segg. LTF. Successivamente, il Tribunale federale chiarisce che la decisione di escludere un offerente da tutte le procedure di appalto per un periodo determinato, nonché la pena pecuniaria motivata dall'ottenimento dell'appalto tramite false indicazioni, rientrano nelle decisioni "in materia di acquisti pubblici" ai sensi dell'art. 83 lett. f LTF.
Poiché l'art. 83 lett. f LTF rende inammissibile il ricorso di diritto pubblico se il valore della commessa non raggiunge la soglia legale e non si pone una questione di diritto di importanza fondamentale, e poiché la ricorrente non si è espressa su queste specifiche condizioni di ammissibilità (come richiesto dall'art. 42 cpv. 2 LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico è dichiarato inammissibile. Le altre condizioni formali (legittimazione, tempestività, ultima istanza) sono verificate positivamente, permettendo il trattamento dell'impugnativa come ricorso sussidiario in materia costituzionale.
Regesto
Art. 45 des Tessiner Gesetzes vom 20. Februar 2001 über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Art. 78 und 83 lit. f BGG; Sanktion, die darin besteht, dass eine Teilnehmerin für die Dauer von fünf Monaten von der Teilnahme an allen aufgrund dieses Gesetzes erfolgenden Ausschreibungen ausgeschlossen und zu einer Geldbusse verurteilt wird. Die gegenüber der Beschwerdeführerin getroffenen Sanktionen haben Administrativcharakter; die Beschwerde in Strafsachen nach Art. 78 ff. BGG kann nicht ergriffen werden (E. 1). Der Entscheid über den Ausschluss der Teilnahme an allen öffentlichen Ausschreibungen für eine bestimmte Dauer zählt zu den Entscheiden im Sinne von Art. 83 lit. f BGG; ein Entscheid "auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffung" liegt auch insoweit vor, als die Geldbusse ausdrücklich damit begründet wird, dass der Zuschlag im Vergabeverfahren auf Grund von falschen Angaben erwirkt wurde. Da sich die Beschwerdeführerin zu den spezifischen Voraussetzungen der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 83 lit. f BGG nicht äussert, steht einzig die subsidiäre Verfassungsbeschwerde offen (E. 2). Regeste Art. 45 de la loi tessinoise du 20 février 2001 sur les marchés publics, art. 78 et 83 let. f LTF; sanction prononçant l'exclusion de la participation à toutes les soumissions régies par la loi tessinoise sur les marchés publics pour une période de cinq mois, ainsi que l'obligation de s'acquitter d'une peine pécuniaire. La sanction prise à l'encontre de la recourante est de nature administrative; le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est exclu (consid. 1). La décision qui interdit de participer à toutes les soumissions régies par la loi tessinoise sur les marchés publics pour une période déterminée relève des décisions "en matière de marchés publics" au sens de l'art. 83 let. f LTF; il y a également lieu d'admettre l'existence d'une décision "en matière de marchés publics" lorsqu'une peine pécuniaire est prononcée pour le motif exprès que l'adjudication d'un marché public a été obtenue sur la base d'indications erronées. Dès lors que la recourante ne s'exprime au sujet d'aucune des conditions prévues à l'art. 83 let. f LTF, seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (consid. 2). Regesto Art. 45 della legge ticinese del 20 febbraio 2001 sulle commesse pubbliche (LCPubb/TI), art. 78 e 83 lett. f LTF; provvedimento consistente nell'esclusione dalla partecipazione a tutti gli appalti soggetti alla legge ticinese sulle commesse pubbliche per un periodo di cinque mesi e nell'obbligo di pagare una pena pecuniaria. Il provvedimento preso nei confronti della ricorrente ha carattere amministrativo; il ricorso in materia penale ex art. 78 segg. LTF è escluso (consid. 1). La decisione di vietare la partecipazione a tutti gli appalti soggetti alla legge ticinese sulle commesse pubbliche per un periodo determinato rientra tra le decisioni "in materia di acquisti pubblici" ai sensi dell'art. 83 lett. f LTF; una decisione "in materia di acquisti pubblici" va ravvisata anche nella pronuncia di una pena pecuniaria, motivata espressamente dall'ottenimento di un appalto sulla scorta di false indicazioni. Ritenuto che la ricorrente non si esprime su nessuna delle condizioni previste dall'art. 83 lett. f LTF, aperta è solo la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (consid. 2).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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